ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 17, primo comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonche' - ove sia ritenuto vigente - dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa d'incompatibilita', i componenti delle Giunte delle Camere di commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica; che, secondo il giudice a quo, la normativa da essi dettata sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, nonche' per i dipendenti delle UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati; Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di legittimita' costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha omesso di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicche' il giudice remittente non puo' esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio 1988, n. 848; 10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n. 182); che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;