ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 54, comma
 terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16  marzo  1942,  n.  267
 (Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
 dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
 amministrativa),  promosso  con  ordinanza emessa il 18 febbraio 1988
 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile  vertente  tra  Cusini
 Enrico  e il Fallimento Zucca Giuseppe s.a.a., iscritta al n. 452 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 42/1a serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  giudizio di opposizione allo stato passivo del
 fallimento della S.a.s. Zucca Giuseppe, promosso  da  Cusini  Enrico,
 gia'  dipendente della societa', il Tribunale di Monza, con ordinanza
 emessa il 18 febbraio 1988 (R.O. n. 452/1988), ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 36
 della Costituzione, degli artt. 54, comma terzo, e 55,  comma  primo,
 del  regio-decreto  16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella
 parte in  cui  escludono  che  i  crediti  di  lavoro,  garantiti  da
 privilegio,  producano  interessi  muniti della stessa prelazione che
 assiste  il  capitale,  nel  corso  della   procedura   fallimentare,
 deducendo  che  la  Corte  costituzionale, con la sentenza n. 300 del
 1986, ha dichiarato illegittima siffatta esclusione, in relazione  ai
 crediti di lavoro, con espresso riferimento al concordato preventivo,
 e che il princi'pio e' da estendere nell'ambito del fallimento;
      che non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
 ne' vi e' stata costituzione delle parti;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1989, ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  54,  comma
 terzo,  e  55,  comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella
 parte in cui non estendono la prelazione agli  interessi  dovuti  sui
 crediti  privilegiati  da  lavoro  nella  procedura di fallimento del
 datore di lavoro;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;