ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Cusini Enrico e il Fallimento Zucca Giuseppe s.a.a., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/1a serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della S.a.s. Zucca Giuseppe, promosso da Cusini Enrico, gia' dipendente della societa', il Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 (R.O. n. 452/1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui escludono che i crediti di lavoro, garantiti da privilegio, producano interessi muniti della stessa prelazione che assiste il capitale, nel corso della procedura fallimentare, deducendo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del 1986, ha dichiarato illegittima siffatta esclusione, in relazione ai crediti di lavoro, con espresso riferimento al concordato preventivo, e che il princi'pio e' da estendere nell'ambito del fallimento; che non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ne' vi e' stata costituzione delle parti; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1989, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;