ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto legge del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sassone Walter ed altro e l'ENPAM, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Sassone Walter ed altro e dell'ENPAM nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avv.ti Francesco P. Rossi per Sassone Walter ed altro, Giovanni Motzo e Tommaso Manferoce per l'ENPAM e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, nel corso di due giudizi riuniti promossi rispettivamente dal dott. Walter Sassone e dal dott. Giulio Tonietti, medici liberi professionisti, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il Pretore di Firenze, con ordinanza del 20 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, "nella parte in cui non detta criteri e limiti per la determinazione di mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia e della correlativa contribuzione"; che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti sia i ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimmessione e sviluppandole in un'ampia memoria, sia l'ENPAM, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' della questione e in subordine domandando che sia dichiarata infondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo parimenti per l'inammissibilita' o, in subordine, l'infondatezza; Considerato che il Pretore ha omesso qualsiasi indicazione circa l'oggetto della domanda proposta dai ricorrenti, onde l'affermazione di rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio principale, inserita nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, appare del tutto indimostrata; che, sotto un ulteriore profilo, l'inammissibilita' della questione risulta dall'ordinanza medesima, la' dove esclude che il vuoto di disciplina, che si aprirebbe in seguito all'ipotizzata declaratoria di incostituzionalita' della norma denunziata, possa essere colmato ad opera del giudice ordinario con "l'immediata omologazione della disciplina previdenziale dei medici a quella delle altre categorie di professionisti" semplicemente in via di disapplicazione del regolamento dell'ENPAM approvato con d.m. 18 novembre 1981 (modificato con d.m. 23 giugno 1983), con cio' finendo col mettere in dubbio la stessa giurisdizione del giudice a quo; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;