IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio per la decisione del processo penale n. 765/88 contro Innocenti Pierina, imputata del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, ad esito del pubblico dibattimento ritiene di sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 della legge n. 516/1982 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica. IN FATTO Innocenti Pierina veniva rinviata a giudizio a seguito di istruzione sommaria, per rispondere del reato di cui all'articolo sopramenzionato, avendo, in ipotesi di accusa, presentato, nella qualita' di socio accomandatario della S.a.s. CCF Innocenti, la dichiarazione annuale Iva per il 1983 in data 3 luglio 1984 per importo di lire 108 milioni, e, quindi, oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto. IN DIRITTO La norma in questione equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione Iva (o Irpef), con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima. Infatti assoggetta a sanzione penale coloro che, essendo obbligati a sensi di legge, hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini del pagamento dell'Iva, oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto. Orbene, appare al tribunale palese che la ingiustificata equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della posizione di chi la denuncia ha comunque presentato, seppure in ritardo, con quella di chi la denuncia ha omesso del tutto, e' in contrasto con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge posto dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, con la norma impugnata, si sanzionano allo stesso modo situazioni del tutto diverse, senza che cio' trovi alcuna razionale giustificazione. Il legislatore cioe', non ha tenuto conto, come avrebbe dovuto, che del tutto diversa e' la situazione del cittadino che, comunque, anche se in ritardo, ha assolto al suo dovere tributario, e quella di colui che ha invece del tutto evaso tale dovere. Tale ingiustificata uguaglianza di posizione per situazioni cosi' diverse, non sembra rispondere ad alcun criterio di razionalita', ne' essere esplicazione corretta del potere di discrezionalita' che ha il legislatore nel regolare con leggi i doveri dei cittadini. Infatti, avrebbe dovuto il legislatore tenere conto (con differenti conseguenze sul piano sanzionatorio) che la presentazione della dichiarazione Iva oltre il termine consente comunque alla p.a. di accertare ed incassare il tributo, mentre la del tutto omessa dichiarazione non consente ne' la individuazione del contribuente, ne' tantomeno l'accertamento del tributo o la sua riscossione. Tali sostanziali diversita' non possono non ripercuotersi sulla valutazione giuridica delle due condotte, con ben diverse conseguenze sanzionatorie, che, ove dal legislatore attuate, avrebbero correttamente consentito al giudice la giusta valutazione delle condotte medesime, ora invece del tutto impedita per la identita' di sanzione per legge. Ne' puo' obiettarsi che, comunque, la possibilita' di infliggere pene che in concreto valutando la diversa posizione, e avvicinandosi maggiormente ai minimi per la condotta meno grave, sanerebbe la prospettata disparita'. Infatti il giudice non potrebbe imporsi in via interpretativa, un vincolo di tal fatta nella comminazione della pena, che di fatto si tradurebbe in una impossibilita' di infliggere il minimo anche per la omessa presentazione della dichiarazione, senza con cio' limitare la sua discrezionalita' sul punto, tutelata dall'art. 133 del c.p. Ne' e' dato sottacere in questa sede che la parificazione sanzionatoria di due condotte cosi' diverse e' del tutto irrazionale non solo perche' la sanzione penale e' la medesima nei due diversi casi, ma anche perche' si e' assoggettato a sanzione penale anche il soggetto che ha comunque assolto al suo dovere tributario (come e' certamente il caso di colui che ha presentato la denuncia Iva oltre il novantesimo giorno). La qualcosa, nella sostanza, non pare differenziarsi troppo dalla situazione in cui si trova il soggetto che ha presentato la denuncia nei termini per la semplice ragione che in entrambi i casi la p.a. riscuote l'imposta (o ne accerta diverso ammontare per la successiva riscossione), con l'unico limitato danno, nel caso di presentazione oltre il termine, di poter disporre del tributo in ritardo. Ed infine, per completezza, non puo' non rilevarsi, in fatto e giuridicamente, la diversita' di situazione tra il caso in specie e quello del sostituto di imposta, per l'evidente ragione che quest'ultimo e' soggetto che ha gia' riscosso un tributo dovuto da altri, e lo trattiene a se'. Per quanto fin qui detto appare del tutto chiara la rilevanza in causa della questione proposta, incidendo questa direttamente sulla sanzione eventualmente da infliggersi, o addirittura sul carattere penale della sanzione medesima.