Nel dispositivo della sentenza citata in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: " b) dichiara, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro.", leggasi: " b) dichiara, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro.".