Nel  dispositivo  della  sentenza citata in epigrafe, alla pag. 17
 della sopra indicata  Gazzetta  Ufficiale,  dove  e'  scritto:  "  b)
 dichiara,  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  54,  comma
 terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267  del  1942,  nella
 parte  in  cui  estendono  la  prelazione  agli  interessi dovuti sui
 crediti privilegiati da lavoro  nella  procedura  di  fallimento  del
 datore   di   lavoro.",  leggasi:  "  b)  dichiara,  l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55,  comma  primo,  del
 regio  decreto  n.  267 del 1942, nella parte in cui non estendono la
 prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati  da  lavoro
 nella procedura di fallimento del datore di lavoro.".