IL TRIBUNALE Letti ed esaminati gli atti di causa; CONSIDERATO IN FATTO che, con ricorso al pretore di Trieste in funzione di giudice del lavoro, Sambo Elvina e Casali Anna, titolari di pensione di riversibilita' nella gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S., hanno convenuto in giudizio detto istituto per sentirlo condannare all'integrazione della pensione al trattamento minimo di legge, integrazione che era stata loro negata per essere i medesimi ritolari rispettivamente di pensione di invalidita' a carico della gestione speciale artigiani e dell'I.N.P.S.; che, sull'opposizione dell'ente convenuto, l'adito pretore ha ritenuto di accogliere la domanda dei ricorrenti alla luce della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale; che contro tale decisione, pronunciata il 3 maggio 1988, l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale deducendo che al caso in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 2 della legge n. 1338/1962, e 23 della legge n. 153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e cio' in quanto nella fattispecie la pensione diretta a carico dell'a.g.o. e rispettivamente del fondo speciale artigiani concorre con pensione di reversibilita' a carico della gestione speciale per gli artigiani e non con pensione di reversibilita' a carico dell'a.g.o.; che, a giudizio del collegio, la fattispecie e' disciplinata non dalle citate norme degli artt. 2 della legge n. 1338/1962, e 23 della legge n. 153/1969, bensi' da quella dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, secondo cui "il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito"; che il tribunale ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 della legge n. 1339/1962 nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; ovvero dello stesso fondo speciale artigiani dell'I.N.P.S.; tanto premesso; OSSERVA IN DIRITTO La proposta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del decidere, posto che il presente giudizio verte sull'applicazione di una norma che comporterebbe il rigetto della domanda delle ricorrenti Sambo e Casali. A tale riguardo, e', invero, utile considerare che con recente sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 1339/1962 nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge, ma non anche nella parte in cui non consente l'integrazione suddetta di una pensione a carico della gestione artigiani se concorrente con altra pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di una gestione speciale dell'I.N.P.S. Da cio' il permanente divieto di integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita' in godimento alle parti appellate e la conseguente rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale. Quest'ultima deve, altresi', ritenersi, ad avviso del collegio, non manifestamente infondata. Va, a tale riguardo, ricordato come dalle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, e 314/1985 puo' desumersi il principio generale per cui il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dello stesso istituto deve essere sempre riconosciuto, senza alcuna limitazione per effetto del cumulo con altra pensione statale o di altri enti pubblici, ponendosi in contrasto con il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale diritto nella ricordata ipotesi di superamento, per effetto del cumulo, del minimo garantito. Tale principio e' stato recentemente riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184/1988 con la quale, ribadito come "la persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale operazione di omogeneizzazione poiche' esse prevedono alcune residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di razionale giustificazione", e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Con il principio in esame si pone in contrasto la norma dell'art. 1 citato dalla legge n. 1339/1962 nella parte non attinta dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 184/1988, essendo non meno privo di razionale giustificazione il persistente divieto di integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero della stessa gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S. rispetto al corrispondente divieto, oggi non piu' vigente, di integrazione al minimo della stessa pensione di riversibilita' per chi sia titolare di pensione diretta a carico dello Stato. E cio', a maggior ragione quando si consideri l'equiparazione, operata dal legislatore a fini ostativi della integrazione, di ogni tipo di "pensione, sia essa a carico dell'a.g.o., o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa ovvero a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni".