LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Sciogliendo  la  riserva formulata nella seduta del 19 aprile 1988
 ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  d'appello
 promosso  dal  contribuente  Werner Seemann contro la decisione della
 commissione tributaria di primo grado di Milano in data 8 maggio 1984
 relativa  ad Invim per atto di compravendita immobiliare registrato a
 Milano il 19 aprile 1979.
    Con scrittura privata registrata a Milano il 19 aprile 1979 Werner
 Seemann, cittadino svizzero, residente a Berna Kapperlenrig 3/A  3032
 HinterKrappelen,  e  Max  Seemann  vendevano  a  Luigi  Sacco e Clara
 Piccinini un appartamento sito nell'edifico di via Mameli  n.  10  in
 Milano, per il prezzo dichiarato di L. 40.000.000.
    L'ufficio  del  registro  atti privati di Milano accertava ai fini
 dell'Invim il valore finale di L. 67.500.000.
    Il  relativo  avviso  veniva notificato a Werner Seemann; ai sensi
 dell'art. 60, lett. e), del d.P.R.  n.  600/1973,  mediante  deposito
 dell'atto presso la casa comunale di Milano (in data 19 marzo 1981) e
 affissione dell'avviso di deposito all'albo di detto comune per  otto
 giorni consecutivi.
    Con  le  stesse  modalita'  veniva  in seguito notificato a Werner
 Seemann, nel presupposto della definitivita' per mancata impugnazione
 dell'accertamento,   avviso   di   liquidazione  di  imposta  per  L.
 4.750.000.
    Contro  l'avviso  di liquidazione il medesimo proponeva tempestiva
 impugnazione davanti alla commissione tributaria di  primo  grado  di
 Milano, deducendo di non avere mai avuto conoscenza dell'accertamento
 e di avere avuto notizia dell'avviso di liquidazione casualmente,  in
 occasione   di  un  recente  viaggio  in  Italia.  Sollevava  in  via
 preliminare   questione   di   illegittimita'   costituzionale,   per
 violazione   dell'art.  24  della  Costituzione,  relativamente  alla
 notificazione di avvisi  di  accertamento  per  imposte  indirette  a
 contribuenti   stranieri  con  residenza  all'estero  in  luogo  noto
 all'amministrazione finanziaria, delle lettere e) ed f) dell'art.  60
 del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui escludevano l'applicazione
 dell'art. 142 del c.p.c., senza prevedere  neppure  la  comunicazione
 del  deposito  dell'atto  presso  la  casa comunale in detto luogo di
 residenza all'estero. Dalla declaratoria  di  incostituzionalita'  di
 dette   norme   sarebbe  derivata  la  nullita'  della  notificazione
 dell'avviso di accertamento  in  questione,  e,  di  conseguenza,  la
 nullita' dell'avviso di liquidazione e la possibilita' di contrastare
 la valutazione dell'ufficio.
    Nel  merito  il contribuente chiedeva la determinazione del valore
 finale dell'immobile nell'importo  concordato  dall'ufficio  con  gli
 acquirenti  Sacco  e  Piccinini ai fini dell'imposta di registro e in
 via subordinata la riliquidazione dell'imposta ex artt. 2 e  3  della
 legge 12 gennaio 1980, n. 2.
    La  commissione  tributaria  di primo grado con decisione 8 maggio
 1984 riteneva manifestamente infondata la questione di illegittimita'
 costituzionale   dedotta   da  contribuente,  disattendeva  la  prima
 richiesta nel  merito  e,  in  accoglimento  della  seconda,  mandava
 all'ufficio del registro la riliquidazione dell'imposta.
    Contro  tale decisione Werner Seemann presentava appello davanti a
 questa commissione, riproponendo in  via  principale  l'eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  di  cui  sopra, anche con riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,   e   chiedendo   nel   merito   la
 determinazione  del  valore  dell'immobile  nella misura definita per
 l'imposta di registro.
    All'udienza  del 18 aprile 1988 questa commissione si e' riservata
 la decisione.
    La  commissione,  sciogliendo  la  riserva, ritiene sussistenti le
 condizioni  per  la  rimessione  alla  Corte   costituzionale   della
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  del combinato disposto
 degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 (nella parte in cui  rinvia
 per  i  modi  e  termini  dell'accertamento  e riscossione dell'Invim
 all'imposta di registro), 49, terzo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre
 1972,  n.  634  (nella  parte  in  cui  rinvia per le modalita' delle
 notificazioni alle norme sulle imposte dirette), 60,  lettere  e)  ed
 f),  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, in quanto, in violazione
 dell'artt. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, in tema  di
 notificazioni  di  avvisi  di  accertamento  per  l'Invim a straniero
 residente all'estero, di cui sia noto all'amministrazione finanziaria
 il  luogo  di  residenza,  escludono l'applicazione dell'art. 142 del
 c.p.c. e non prevedono quanto  meno  la  comunicazione  del  deposito
 dell'atto  nella  casa  comunale  al  contribuente mediante avviso da
 spedirsi al luogo di residenza.
    La  questione  sollevata  dal  contribuente  Werner Seemann e come
 sopra integrata con riferimento alle disposizioni di  legge  in  base
 alle  quali e' recepita per l'Invim la disciplina delle notificazioni
 dettata per le imposte dirette sui redditi e' senza dubbio  rilevante
 ai  fini della decisione della controvesia. Che il luogo di residenza
 in Svizzera fosse noto all'amministrazione finanziaria risulta  dallo
 stesso  avviso  di  accertamento, nel quale, accanto alle generalita'
 dell'attuale appellante, e'  indicato  il  suo  indirizzo  di  Berna,
 desunto   dall'atto   di   compravendita   immobiliare  sottoposto  a
 registrazione.
    Una   pronuncia  sfavorevole  al  contribuente  sulla  prospettata
 questione   di   illegittimita'   costituzionale   confermerebbe   la
 definitivita'  dell'accertamento  e  precluderebbe (come del resto ha
 ritenuto la commissione di primo grado) l'esame del motivo di appello
 riguardante  la  determinazione  del  valore finale dell'appartamento
 compravenduto.
    La  declaratoria  di  illegittimita'  della normativa di cui sopra
 comporterebbe invece la nullita' della notificazione  dell'avviso  di
 accertamento e quindi la non definitivita' dell'accertamento stesso e
 di  conseguenza  per  un  verso   la   invalidita'   dell'avviso   di
 liquidazione   e,  per  altro  verso,  la  ritualita'  delle  censure
 formulate in questa sede dello Seemann sulla  valutazione  effettuata
 dall'ufficio del registro atti privati di Milano.
    La questione non e' manifestamente infondata.
    Nell'estendere  alle  imposte indirette e in particolare all'Invim
 la disciplina dettata in tema di imposte dirette per la notificazione
 degli  avvisi  di accertamento il legislatore non ha tenuto conto che
 per le seconde l'art. 58 del d.P.R. n. 60/1973  stabilisce  che  ogni
 soggetto  si  intende  domiciliato  in  un comune dello Stato e detta
 disposizioni   precise   per   l'individuazione   del    comune    di
 domiciliazione. Detto articolo non e' applicabile in materia di Invim
 e di imposte indirette in genere in  primo  luogo  perche'  manca  un
 rinvio  recettizio,  diretto  o indiretto, allo stesso, e, in secondo
 luogo, perche'  le  sue  disposizioni,  strettamente  collegate  alla
 produzione  di  redditi,  non  sono suscettibili di applicazione alle
 imposte  indirette  neppure  in  via  di  interpretazione  analogica.
 D'altra  parte,  ne'  per  l'Invim  ne'  per l'imposta di registro e'
 prescritta per lo straniero elezione di domicilio in Italia.
    La  normativa in questione viola l'art. 24, primo e secondo comma,
 della Costituzione, in quanto,  senza  ragionevole  motivo,  preclude
 sostanzialmente  al  contribuente  straniero con residenza all'estero
 nota all'amministrazione finanziaria  la  possibilita'  di  conoscere
 l'avviso di accertamento per Invim e quindi di far valere in giudizio
 i suoi diritti eventualmente lesi  dall'operato  dell'amministrazione
 stessa;  nel  contempo  stabilisce  una  ingiustificata disparita' di
 trattamento fra  contribuenti  residenti  in  Italia  e  contribuenti
 residenti all'estero in luogo noto.
    Le  disposizioni dell'art. 60 citato in derota a quelle del c.p.c.
 trovato  in  via  generale  giustificazione   nell'impossibilita'   o
 difficolta'   di   reperimento   del  contribuente.  Nell'ipotesi  di
 straniero residente all'estero in luogo noto dette  impossibilita'  e
 difficolta'  non  sussistono.  L'equiparazione  dello  straniero  con
 residenza nota all'estero con l'irreperibile, effettuata dalle  norme
 contestate, e' del tutto illogica.
    L'osservanza  delle  prescrizioni  di cui all'art. 142 del c.p.c.,
 peraltro imposte a qualsiasi soggetto di diritto che debba notificare
 un  atto  giudiziario  ad  uno straniero, o quanto meno la spedizione
 alla residenza nota dello straniero all'estero di avviso di  deposito
 dell'atto  nella  casa  comunale ex art. 60, lette. e), del d.P.R. n.
 600/1973 comporterebbe per l'amministrazione finanziaria attivita'  e
 costi assai modesti, tali comunque da non giustificare la sostanziale
 soppressione del diritto di difesa  del  contribuente  attuata  dalla
 vigente disciplina in materia di notificazioni.
    L'alternativa  alle  predette  formalita'  non potrebbe che essere
 l'imposizione allo straniero che stipuli atti  soggetti  ad  Invim  o
 imposta di registro di eleggere domicilio in Italia.
    Werner  Seemann,  senza  colpa, non ha avuto conoscenza tempestiva
 dell'avviso di  accertamento  e  la  notificazione  dello  stesso  e'
 avvenuta, in base alle disposizioni contestate, con modalita' tali da
 non consentirgliela.