IL PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva,  di cui al verbale che precede il
 pretore osserva in fatto e in diritto.
    Con  ricorsi  successivamente  riuniti  le  ricorrenti si dolevano
 della  mancata  integrazione  ad   opera   dell'I.N.P.S.   del   loro
 trattamento assicurativo di reversibilita'.
    Va    in    via   preliminare   osservato   che   l'eccezione   di
 improcedibilita'  sollevato  dall'ente  previdenziale  e'  infondata,
 emergendo  dai  fascicoli  processuali la proposizione dei gravami di
 prima e seconda istanza ed essendo il provvedimento di rigetto emesso
 dalla  sede dell'I.N.P.S. meramente confermativo del provvedimento di
 liquidazione della pensione non integrata e avverso di  essa  non  e'
 quindi necessario il nuovo esperimento dell'iter amministrativo.
    Va,  ancora, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza sollevata
 in  riferimento  ad  alcuni   ricorrenti   dall'ente   previdenziale,
 giacche',  secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte suprema
 (Cass. n. 2243/1988) l'art. 47 del  d.P.R.  n.  639/1970,  abrogativo
 dell'art.  58  della  legge  n.  153/1969 configura non in termine di
 decadenza, ma di prescrizione di 11 e non di 10 anni; onde lo  stesso
 deve    ritenersi    tempestivamente    interrotto    dalla   domanda
 amministrativa.
    Va   altresi'  osservato  in  riferimento  al  ricorrente  Gussoni
 Giuseppe che l'art. 90 del r.d.  n.  1422/1924  (cui  pare  riferirsi
 l'ente  previdenziale)  si  riferisce ai soli ratei liquidati (il che
 non e' nel caso di specie).
    Quanto al merito la normativa ostativa va individuata nell'art. 1,
 comma secondo, della legge 9 gennaio 1963,  n.  9,  per  la  gestione
 speciale  coltivatori  diretti,  nell'art.  19,  secondo comma, della
 legge  n.  613/1966  per  la  gestione  speciale  dei   commercianti,
 dell'art.   1,  secondo  comma  della  legge  n.  1339/1962  per  gli
 artigiani, e tale  normativa,  in  riferimento  alle  situazioni  dei
 ricorrenti  e  che saranno al seguito precisate, non e' assolutamente
 elisa dalle numerose pronuncie della Corte costituzionale in  materia
 di  integrazione  al  t.m.  in  caso  di concorso di piu' trattamenti
 assicurativi (vuoi dell'ago vuoi di fondi esclusivi o sostitutivi) ed
 in  particolare  delle  sentenze  nn.  230/1974,  263/1976,  34/1981,
 102/1982, 314/1985, 184/1988, 1086/1988 e 1144/1988.
    Emerge segnatamente proprio dalle recenti pronuncie n. 1086/1988 e
 n. 1144/1988 (che hanno dichiarato incostituzionale l'art.  19  della
 legge  n.  613/1966  nella  parte in cui precludeva l'integrazione al
 t.m. della pensione ai superstiti  erogata  dalla  gestione  speciale
 commercio in concorso con un trattamento assicurativo diretto erogato
 dal fondo lavoratori dipendenti e l'art. 1  della  legge  n.  9/1963,
 nella  parte  in cui precludeva l'integrazione al t.m. della pensione
 ai superstiti erogata dalla gestione coltivatori diretti in  concorso
 con  un trattamento assicurativo di invalidita' a carico della stessa
 gestione, che la materia oggetto  del  giudizio  non  puo'  ritenersi
 compresa   nella  sentenza  n.  314/1985  del  giudice  delle  leggi,
 giacche', se  cosi'  fosse  stato,  la  Corte  costituzionale,  lungi
 dall'emettere   le   sentenze   n.  1086/1988  e  1144/1988,  avrebbe
 dichiarato  con  ordinanze  le  questioni  sollevate   manifestamente
 infondate, perche' gia' decise con precedenti pronuncie.
    Tanto  premesso  e  riguardando  le presenti controversie concorsi
 tra:
      1)  pensione indiretta dai fondi coltivatori diretti in concorso
 con pensione di invalidita' I.N.P.S. (Franchini Severino);
      2)  pensione  indiretta  del  fondo  artigiani  in  concorso con
 pensione di vecchiaia del fondo del commercio (Gussoni Giuseppe);
      3) pensione indiretta del fondo coltivatori diretti con pensione
 di vecchiaia I.N.P.S. (Mora Caterina);
      4)  pensione  ai  superstiti  gestione artigiani con pensione di
 invalidita' erogata dallo stesso gestore (Borghetti Nino);
      5)  pensione  ai  superstiti artigiani con pensione di vecchiaia
 erogata dalla stessa gestione (Magri Maria, Gigola Angela,  Bogarelli
 Paola,  Franroglio  Gemma, Bonazzoli Pierina, Stoppini Chiarina, Poli
 Bianca, Dusi Petronilla);
      6)  pensione  ai  superstiti  gestione  coltivatori  diretti con
 pensione diretta I.N.P.S. (Frassine Cesarina);
      7)  pensione  ai  superstiti  gestione commercio con pensione di
 invalidita' gestione coltivatori diretti (Perugini Narciso);
      8)  pensione ai superstiti della gestione coltivatori diretti in
 concorso con pensione diretta I.N.P.S. (Gaffurini Lucia);
      9)  pensione ai superstiti della gestione commercio con pensione
 di invalidita' della stessa gestione (Maffezzoni Rosa);
      10) pensione ai superstiti a carico della gestione artigiani con
 pensione diretta I.N.P.S. (Tonin Angelica);
      11)  pensione  ai superstiti gestione del commercio con pensione
 di vecchiaia della gestione medesima (Carpi Salvatore).
    Appare evidente che la preclusione tuttora sussistente e derivante
 dalla normativa predetta contrasta con l'art.  3  della  Costituzione
 non  essendo  le  relative  ipotesi di concorso dissimili da quelle a
 fronte  delle  quali  il  giudice  delle  leggi   con   le   sentenze
 sopraindicate ha emendato l'ordinamento giuridico.
    La  rilevanza  della  questione  (per  il  periodo anteriore al 1›
 ottobre  1983  essendo  dopo  tale  data  la  materia  come  e'  noto
 disciplinata ex novo dalla legge n. 638/1983) e' indubbia, atteso che
 sulla base dell'attuale  ordinamento  giuridico  le  domande  attoree
 andrebbero sicuramente respinte.