IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Rondinella
 Luciano, nato in Lecce  il  14  ottobre  1964  (atto  di  nascita  n.
 1850/I/A),  ivi  residente in via Fulcignano n. 11, celibe, alfabeta,
 ragioniere, incensurato. Gia soldato della s.s.t.c. in Lecce, ora  in
 congedo  assoluto  per  riforma, libero, imputato di insubordinazione
 con ingiuria e tentata  insubordinazione  con  violenza,  continuate,
 aggravate, artt. 56, 81 cpv. c.p., 47, n. 4, 186, primo comma, e 189,
 secondo comma, del c.p.m.p., sost. dagli artt. 1 e 3, della legge  26
 novembre  1985,  n.  689),  perche',  nell'esecuzione  di un medesimo
 disegno criminoso, prima, offendeva il prestigio e la dignita' del s.
 tenente  Torre  Antonino,  rivolgendogli,  in sua presenza, la frase:
 "sei una faccia da cazzo"; dopo scagliava contro il s.tenente Martino
 Alberto,   una  bicicletta,  cosi'  compiva  atti  idonei  diretti  a
 commettere il reato di  insubordinazione  con  violenza,  evento  non
 verificatosi,  perche'  il  citato  ufficiale  risusciva a fermare la
 bicicletta. Fatti commessi alla presenza di tre militari in Lecce  il
 9 aprile 1988.
    Sentita  la  difesa, che ha chiessto che questo tribunale militare
 pronunci declinatoria di  giurisdizione  poiche'  il  preventivo,  al
 momento  dei  commessi  fatti  di causa, era da considerarsi estraneo
 alle ff.aa.;
    Sentito il p.m., che si e' opposto;
                             O S S E R V A
    Risulta  per certo dagli atti del procedimento, e specificatamente
 dalla copia del  foglio  matricolare,  che  il  prevenuto,  giudicato
 permanentemente inabile al servizio miliatare incondizionatamente, ai
 sensi dell'art. 41, lettere a) e  b)  dell'elenco  delle  infermita',
 dall'ospedale  militare  di  Bari  il  31 marzo 1988, in pari data fu
 "collocato in congedo assuluto per riforma in rassegna" (v.f. 50).
    Risulta,  inoltre,  per  comunicazione  inviata  il 14 giugno 1988
 dalla scuola specializzati truppe  corazzate  di  Lecce  -  Corpo  di
 appartenenza  del  Rondinella  - che solo il 10 stesso mese era stato
 trasmesso al comune di Lecce, per  la  consegna  all'interessato,  il
 foglio di congedo assoluto.
    Pertanto,  poiche' i reati in epigrafe sarebbero stati commessi il
 9 aprile 1988, e cioe' in data posteriore al collocamento in  congedo
 assoluto  ed  anteriore  a  quella  di  trasmissione  a Lecce, per la
 consegna all'avvente diritto, del relativo foglio, e' evidente che il
 suo  assogettamento  alla legge penale militare ed alla giurisdizione
 penale militare, per  i  fatti  ascrittibili,  deriva  dal  combinato
 disposto  degli  artt.  3, primo comma, n. 2, e 8, n. 2 del c.p.m.p.,
 secondo i quali, in sintesi, un soggetto e' da ritenersi appartenente
 alle  forze  armate  dello  Stato  dal  momento  stabilito per la sua
 presentazione alle armi a quello  in  cui  gli  viene  consegnato  il
 foglio di congedo assoluto. Non vi e' dubbio, quindi, che, sulla base
 della vigente normativa,  il  prevenuto  debba  essere  giudicato  da
 questo  Tribunale  militare, territorialmente competente, per i fatti
 attribuitigli, dato  che  costituiscono  certamente  reati  militari,
 posti  in  essere  da  chi,  al  momento  della loro commissione, era
 appartenente alle ff.aa. Sicche'  risultano  presenti  le  condizioni
 volute dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione per l'esercizio
 della giurisdizione penale militare.
    Cio'  stabilito,  sembra,  pero',  a questo tribunale militare che
 l'indicato art. 8, n.  2,  del  c.p.m.p.  sia  censurabile  sotto  il
 profilo  della  legittimita' costituzionale, perche' in contrasto con
 il  principio  di  uguaglianza  (art.  3)  e  con  quello,  enunciato
 dall'art.  25,  che  fa  divieto  di  distogliere  taluno dal giudice
 naturale precostituito per legge.
    Infatti,  si  considera  irragionevole  far dipendere un mutamento
 cosi'  radicale  dello  status  militare  di  un   individuo   -   da
 appartenente  ad estraneo alle ff.aa., cioe' -, mutamento che esplica
 fondamentali effetti sul piano disciplinare e soprattutto  su  quello
 penale,  da  un  fatto  puramente  materiale, qual e' la consegna del
 foglio di congedo, dal momento che tale fatto, condizionato com'e' da
 adempimenti burocratici della pubblica amministrazione, la quale puo'
 anche, per  i  piu'  svariati  motivi,  ritardarne  il  compimento  o
 addirittura,  via  di  ipotesi non impossibile, per errore ometterlo,
 puo' comportare, e comporta, la conservazione, per un  tempo  piu'  o
 meno  lungo,  in  capo  ad  un  soggetto,  gia'  da tempo lontano dal
 servizio militare, di uno status che, in realta', non ha piu' ragione
 di  essere  e  che,  pero', produce effetti cosi' rilevanti nella sua
 sfera giuridica.
    In  altri  termini,  si  ha in pratica che un soggetto, restituito
 alla vita civile dell'autorita'  militare  in  una  certa  data,  per
 riconosciuto   titolo  al  congedo  assoluto,  dovendo  attendere  la
 consegna  del  relativo  foglio  per  conseguire  l'estraneita'  alle
 ff.aa.,  permane  nella condizione di appartenente alle stesse per un
 tempo imprecisato ed incerto, che puo' essere anche lungo, rimanendo,
 nel  frattempo e senza ragione, assoggettato completamente alla legge
 penale  militare  ed  alla  giurisdizione  penale  militare.  E,  per
 limitarci  al  caso di specie, pure per fatti che, trovano previsione
 nella legge penale comune oltre che in quella militare (nella specie,
 v.  oltraggio a p.u., art. 341 del c.p.), sarebbero di competenza del
 giudice ordinario se, al momento della  loro  commissione,  l'autore,
 gia'  da  prima  senza  piu'  obblighi  militari  perche'  in congedo
 assoluto, fosse stato in possesso del documento di che trattasi.
    Si  puo'  verificare,  inoltre,  che  piu' individui, collocati in
 congedo assoluto, ad esempio per inidoneita' fisica, in pari data  e,
 per  tale ragione, contemporaneamente avviati ai rispettivi domicili,
 ricevano  in  tempi  diversi  i  propri  fogli  di  congedo,  con  la
 conseguenza  che,  pur essendo andati in congedo nella medesima data,
 perdono in tempi diversi lo status militare.
    Il  che,  ad  avviso  di  questo  tribunale  militare, e' causa di
 disparita' di trattamento davanti alla legge.
    Si  rileva,  ancora,  che  disparita'  di trattamento si configura
 anche nei confronti dei militari inviati in congedo illimitato, per i
 quali  e'  previsto  solo  l'adempimento,  la  cui esecuzione dipende
 unicamente dalla loro  volonta',  della  presentazione  all'autorita'
 competente  del  comune di residenza prescelta) v. cit. art. 3, primo
 comma,  n.  2,  del  c.p.m.p.).  Di  modo  che,  mentre  per  costoro
 l'acquisito  della  condizione di congedato si perfeziona con un atto
 proprio, per i collocati in  congedo  assoluto  si  fa  dipendere  da
 fattori sui quali essi non hanno alcun potere di disposizione.
    Pare,  quindi, piu' ragionevole ed esatto collegare, con immediato
 effetto, la perdita dello status militare al collocamento in  congedo
 assoluto  disposto dal corpo dall'ente di appartenenza, anziche' alla
 consegna del relativo foglio, siccome e' statuito dall'esaminato art.
 8, n. 2, del c.p.m.p.
    Le   premesse   considerazioni,   che  portano  a  dubitare  delle
 legittimita'  costituzionale  di  detto  articolo,  dal  momento  che
 sarebbe  causa  di  disparita'  di  trattamento davanti alla legge e,
 nella su prospettata ipotesi di fatti costituenti nel contempo  reati
 militari  e  comuni,  anche  di  distoglimento  dal giudice naturale,
 rendono, a parere di questo tribunale  militare,  non  manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' che si intende sollevare.
    Questione che si rivela anche rilevante nel presente procedimento,
 poiche', non attenendo alla  fattispecie  la  disposizione  contenuta
 nell'art.  7,  n.  2,  del  c.p.m.p. in relazione all'art. 238 stesso
 codice, la quale riguarda  i  militari  in  congedo  illimitato,  una
 favorevole  decisione  della  Corte  costituzionale determinerebbe la
 perseguibilita' dei fatti di causa a norma della legge penale  comune
 e,   di   conseguenza,   la   competenza  dell'autorita'  giudiziaria
 ordinaria.
    Per  quanto  sopra  ritiene pertanto di voler sollevare di ufficio
 questione di legittimita' costituzionale.