Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale  dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 deliberazione  della giunta n. 2350 del 26 aprile 1989, rappresentata
 e difesa - come da procura speciale alle liti rep. n.  15605  del  26
 aprile  1989,  per  atti del segretario della giunta provinciale avv.
 Giovanni Salghetti Drioli - dagli avvocati proff.ri Sergio Panunzio e
 Roland  Riz e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in
 Roma, piazza  Borghese  n.  3  (studio  legale  Guarino),  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in  carica  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  1,  quarto  e  quinto  comma, dell'art. 2, secondo e terzo
 comma,  del  d.-l.  1›  aprile  1989,  n.  121,  recante   interventi
 infrastrutturali  nelle  aree  interessate dai campionati mondiali di
 calcio del 1990, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 3, 5,
 6, 17, 18; 9, primo comma, n. 11; 14, primo comma, e 16, primo comma,
 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione altresi'  alle  norme
 di attuazione statutaria in materia (particolarmente art. 20 norme di
 attuazione in materia di urbanistica ed opere  pubbliche  di  cui  al
 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).
                            FATTO E DIRITTO
 Violazione  degli artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18; 9, primo
 comma, n. 11;  14,  primo  comma;  16,  primo  comma,  dello  statuto
 speciale  di  autonomia  approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
 nonche'  delle  relative  norme  di  attuazione  e,  in  particolare,
 dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
   1.  -  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 3 aprile 1989 e' stato
 pubblicato il d.-l. 1›  aprile  1989,  n.  121,  recante  "Interventi
 infrastrutturali  nelle  aree  interessate dai campionati mondiali di
 calcio del 1990".
    Il  decreto-legge,  all'art.  1  quarto e quinto comma, estende il
 proprio ambito di applicazione dalla esecuzione delle opere pubbliche
 direttamente  connesse  allo  volgimento  dei  campionati mondiali di
 calcio del 1990, alle "opere necessarie per garantire la fornitura di
 servizi  pubblici  essenziali  aventi  i  requisiti di cui al secondo
 comma"  e,  addirittura,  alle  "opere  connesse  e  funzionali  agli
 obiettivi  della  legge  (2)  3  agosto  1988,  n.  373",  cioe' alle
 manifestazioni legate alla esposizione internazionale  "Colombo  '92"
 celebrativa del V centenario della scoperta dell'America.
    Tali  disposizioni acquistano, poi, particolare gravita' in quanto
 lo stesso decreto-legge, al suo art.  2,  istituisce  una  Conferenza
 composta  da  rappresentanti di diversi enti ed amministrazioni dello
 Stato, cui  demanda  la  valutazione  dei  "progetti  esecutivi,  con
 particolare  riferimento  alla  loro compatibilita' con gli interessi
 paesistici, ambientali, culturali  e  territoriali,  sostituendosi  a
 tutte  le altre deliberazioni ordinariamente necessarie delle diverse
 autorita'" (art.  2,  secondo  comma).  Inoltre  viene  espressamente
 stabilito  che  "L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad
 ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,  le  autorizzazioni,  le
 approvazioni  i  nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
 Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa  agli
 strumenti urbanistici ed ai piani territoriali. . ." (art. 2, secondo
 comma).
    Attraverso  una  tale  normativa,  quindi, dichiarando un'opera in
 qualche modo necessaria a garantire la fornitura di servizi  pubblici
 essenziali   legati   ai   campionati   di   calcio  (es.  ripetitori
 radiotelevisivi o radiotelefonici) ovvero connessa e funzionale  agli
 obiettivi  della  legge  n.  373/1988,  si perviene alla sostituzione
 della "Conferenza" prevista dall'art. 2 a tutti i  competenti  organi
 della  provincia autonoma di Bolzano, si "saltano" tutte le procedure
 e tutti gli atti d'intesa previsti dalle vigenti norme,  si  derogano
 tutte  le  discipline  legislative  ed  amministrative  dettate dalla
 provincia autonoma.
    2.  -  Una tale normativa e' certamente viziata da illegittimita',
 costituzionale con riguardo alle norme indicate in rubrica.
    E'  noto,  infatti,  che  la  Provincia  di  Bolzano ha competenza
 legislativa esclusiva  in  materia  di  tutela  e  conservazione  del
 patrimonio  storico  e  artistico  (art.  8,  n.  3,  del  d.P.R.  n.
 670/1972), in materia urbanistica e di piani regolatori (art.  8,  n.
 5),  in materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), in materia di
 viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di  interesse  provinciale
 (art. 8, n. 17) e in materia di comunicazioni e trasporti (art. 8, n.
 18); essa ha, ancora, competenza legislativa concorrente  in  materia
 di  attivita'  sportive e ricreative (art. 9, n. 11) e, naturalmente,
 competenze amministrative nelle stesse materie (art.  16  del  d.P.R.
 cit.).  Inoltre,  per  espressa previsione dell'art. 14, primo comma,
 del citato Statuto "e' obbligatorio il parere della provincia per  le
 connessioni in materia di comunicazioni e trasporto riguardanti linee
 che attraversano il  territorio  provinciale"  e,  infine,  ai  sensi
 dell'art.  20  del  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme di
 attuazione dello  Statuto  in  materia  di  urbanistica  e  di  opere
 pubbliche,  "gli  interventi  di  spettanza dello Stato in materia di
 viabilita', linee ferroviarie e  aerodromi,  anche  se  realizzati  a
 mezzo  di  aziende  autonome,  sono  effettuati  previa intesa con la
 provincia interessata".
    Dalla  normativa  e  dalle  competenze  sopra richiamate deriva la
 conseguenza che le impugnate disposizioni del d.-l. 1›  aprile  1989,
 n.  121,  sono certamente in contrasto con la Costituzione e le altre
 norme di rango costituzionale sia in  quanto  indebitamente  derogano
 alle   discipline   di  competenza  della  Provincia  sia  in  quanto
 illegittimamente attribuiscono un potere sostitutivo alla  Conferenza
 istituita  con l'art. 2 sull'attivita' amministrativa provinciale. Si
 vengono, cioe', a violare  le  specifiche  procedure  previste  dalla
 vigente normativa provinciale nelle sopra citate materie, esautorando
 gli  organi   provinciali   cmpetenti   a   rilasciare   i   relativi
 provvedimenti  amministrativi, come anche si violano quelle norme che
 impongono l'adozione dell'intesa ai fini  dell'attuazione  del  piano
 urbanistico  provinciale  e  dei  piani territoriali di coordinamento
 (art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ed il parere  obbligatorio
 della  provincia  per  le  concessioni  in materia di comunicazioni e
 traporti relativi a linee attraversanti il territorio provinciale.
    3.  - L'illegittimita' costituzionale delle impugnate disposizioni
 del  d.-l.  n.  121/1989  e'  confermata  anche  dalla  piu'  recente
 giurisprudenza  di  codesta  sovrana  Corte  e, in particolare, dalle
 sentenze n. 517 del 17 febbraio 1988.
    Ricordiamo  a noi stessi che con la decisione n. 517/1987 e' stata
 riconosciuta  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  la   competenza
 sostanziale  in  materia di interventi sugli impianti destinati sia a
 soddisfare le esigenze dei campionati nelle diverse discipline, sia a
 promuovere  l'esercizio  delle attivita' sportive non agonistiche. La
 sentenza,   inoltre,   precisa   che   ad   evitare   la   violazione
 dell'autonomia  legislativa  provinciale  non  serve la previsione di
 forme minime di coordinamento paritario, poiche'  eventuali  "pareri"
 riconosciuti  alla  provincia non possono venir configurati come atti
 di esercizio dell'autonomia legislativa provinciale  o  come  un  suo
 legittimo surrogato.
    Tanto  meno,  quindi, possono costituire legittimi surrogati norme
 prevedenti mere partecipazioni di rappresentanti  della  provincia  a
 c.d. "Conferenze".
    La  sentenza  n.  177/1988  -  oltre  a ribadire come il controllo
 sotitutivo dello Stato nei confronti della  provincia  autonoma  puo'
 esercitarsi   solo   in  funzione  di  specifici  interessi  tutelati
 costituzionalmente  come  limiti  alla  autonomia  provinciale  -  ha
 chiarito   come  sia  viziata  da  illegittimita  costituzionale  una
 disposizione normativa che pretendesse  di  introdurre  un  controllo
 sostitutivo  rispetto agli organi provinciali competenti attribuendo,
 per di piu', tale potere ad un organo non  costituente  autorita'  di
 governo.  Anche  tali  principi  risultano  violati  dalla disciplina
 legislativa in questione.