IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 435/1988 proposto dalla "Api" Anonima petroli italiana S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Zammit ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro il comune di Latina, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Catenacci e nei confronti della regione Lazio, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del sindaco del comune di Latina con il quale e' stato ordinato alla ricorrente di installare nei propri impianti per la distribuzione dei carburanti, siti nel territorio comunale al di fuori del centro urbano, un pozzo per la raccolta delle acque nere, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dal comune di Latina; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 6 luglio 1988 la relazione del consigliere Mastrocola e uditi, altresi', l'avv. Zammit per la ricorrente e l'avv. Frascaroli in sostituzione dell'avv. Catenacci per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato in data 26-27 gennaio 1988 la "Api" Anonima italiana S.p.A. impugna il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale le e' stato ordinato di installare nei propri impianti per la distribuzione di carburante, siti nel territorio comunale di Latina al di fuori del centro urbano, un pozzo per la raccolta delle acque nere, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16. A sostegno del gravame deduce: 1) incostituzionalita' della legge regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione. La citata legge impone ai titolari degli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli situati sulle autostrade e nei centri urbani, l'obbligo di installare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un pozzo per la raccolta delle acque nere con caratteristiche tali da garantirne la igienicita' e con la capacita' minima di litri 2.000, da svuotarsi periodicamente a cura del comune nel cui territorio e' situato l'impianto ed a spese della regione, al fine di tutelare l'ambiente e di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio. Per l'inosservanza di tale obbligo e' prescritta l'esecuzione forzata in danno del proprietario e l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. Senonche' la tutela ambientale non rientra nella materia che l'art. 117 della Costituzione attribuisce al potere legislativo delle regioni a statuto ordinario, mentre la materia del turismo, pur essendo contemplata dal suddetto articolo, non comprende gli impianti per la distribuzione di carburante, la cui attivita' non ha alcun collegamento con le finalita' che la legge regionale si propone di raggiungere. Infatti non si vede perche' lo scarico delle acque nere, contenute negli automezzi destinati al campeggio, debba avvenire nelle stazioni di rifornimento di carburante, anziche' negli spazi di parcheggio realizzati su strade e autostrade o nelle apposite aree recintate ed attrezzate per la sosta ed il soggiorno dei turisti. L'onere relativo alla costruzione dei pozzi dovrebbe essere posto a carico degli enti proprietari o concessionari di strade o autostrade ovvero dei titolari delle strutture ricettizie, che traggono diretto vantaggio dal turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio. In ogni caso nessuna limitazione al diritto di iniziativa economica ed alla proprieta' privata avrebbe potuto essere imposta senza un adeguato indennizzo. 2) Illegittimita' dei provvedimenti emanati dal comune di Latina. La dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale n. 14/1987 comporta la illegittimita' dei provvedimenti impugnati. Nelle conclusioni si chiede l'annullamento degli atti impugnati previa remissione degli atti alla Corte costituzionale. Si e' costituito in giudizio il comune di Latina, il quale, con memoria depositata in data 21 febbraio e 23 giugno 1988, ha contestato nel merito il fondamento del ricorso, chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. D I R I T T O L'impugnata ordinanza sindacale trova il proprio presupposto logico e giuridico nella legge della regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, di cui, peraltro, costituisce puntuale ed esatta applicazione. Tale legge, invero, impone a tutti i titolari di impianti stradali per la distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, di installare un pozzo per la raccolta delle acque nere, ove i possessori di automezzi destinati al campeggio possono scaricare i relativi contenitori, igienicamente idoneo e della capacita' di 2.000 litri. La mancata realizzazione del pozzo entro il termine di un anno dell'entrata in vigore della legge, comporta l'esecuzione delle opere in danno del proprietario dell'impianto stradale di distribuzione dei carburanti e la contestuale applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 e L. 3.000.000. Cio' posto, occorre in primo luogo rilevare che la citata legge, nonostante le finalita' ambientali e turistiche espressamente indicate all'art. 1 e nonostante sia indirizzata a dettare la "Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti", non prescrive ai possessori dei veicoli destinati al campeggio alcuna modalita' di scarico delle acque nere ne' pone alcun divieto di scarico anti inquinamento, ma, in realta', si limita ad imporre ai distributori stradali l'obbligo di dotarsi di una struttura di servizio, innovando, in tal modo, alla vigente disciplina in materia. In altri termini, ad avviso del collegio, l'effettivo contenuto normativo della legge regionale n. 16/1987, stabilendo quali dotazioni di servizio debbano necessariamente avere gli impianti di distribuzione di carburante, finisce per invadere un campo riservato alla legge statale, non rientrando la materia degli idrocarburi e della distribuzione dei carburanti per autotrazione tra quelle attribuite alle regioni dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione. Osserva d'altra parte il collegio che la legge regionale in esame, obbligando i titolari degli impianti stradali di distribuzione a realizzare a gestire un pozzo per il servizio di scarico delle acque nere contenute negli automezzi destinati al campeggio, viene in sostanza ad imporre al privato una prestazione patrimoniale che presenta caratteri di evidente irrazionalita'. Questa, invero, nella previsione normativa, costituisce un onere posto ad esclusivo carico dell'impresa privata, risolvendosi nell'erogazione di un servizio del tutto sganciato da ogni forma di controprestazione da parte dell'utente dei mezzi itineranti destinati al campeggio. Il collegio, inoltre, non puo' esimersi dal sottolineare che il nuovo servizio imposto dalla legge regionale n. 16/1987 non ha alcuna concessione con la normale attivita' di rifornimento di carburante ne' con le altre prestazioni normalmente erogate negli impianti stradali di distribuzione, finalizzate al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di tutti gli utenti. Gli automezzi destinati al campeggio, in altri termini, con riguardo alla normale circolazione del mezzo in funzione di autotrasporto, non presentano alcuna caratteristica peculiare rispetto a tutti gli altri autoveicoli mentre lo svuotamento dei contenitori di acque nere dei mezzi itineranti costituisce una operazione peculiare esclusivamente legata allo speciale uso abitativo del mezzo e, di conseguenza, del tutto svincolata dalla operazione di rifornimento di carburante e da tutte le altre prestrazioni che si erogano negli impianti di distribuzione che, evidentemente, sono esclusivamente finalizzate alla circolazione di tutti gli autoveicoli. Sotto l'esaminato profilo sembra al collegio che la scelta operata dal legislatore regionale, nell'individuare i titolari di impianti stradali di distribuzione di carburanti quali soggetti obbligati alla raccolta nella propria struttura delle acque nere degli automezzi itinerari destinati al campeggio, non risponda ai normali canoni di logica e razionalita'. Le argomentazioni svolte inducono a ritenere che la normativa di cui alla legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16, sia in contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione e, pertanto, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle illustrate questioni incidentali di costituzionalita', previa sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in esame.