IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 435/1988
 proposto dalla "Api" Anonima petroli italiana S.p.a. rappresentata  e
 difesa  dall'avv. Vittorio Zammit ed elettivamente domiciliata presso
 il di lui studio in Roma, via di  Porta  Pinciana  n.  6,  contro  il
 comune di Latina, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e
 difeso dall'avv. Francesco Catenacci e nei  confronti  della  regione
 Lazio,   non   costituitasi   in  giudizio,  per  l'annullamento  del
 provvedimento del sindaco del comune di Latina con il quale e'  stato
 ordinato  alla  ricorrente  di  installare nei propri impianti per la
 distribuzione dei carburanti, siti  nel  territorio  comunale  al  di
 fuori  del  centro urbano, un pozzo per la raccolta delle acque nere,
 ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Viste le memorie prodotte dal comune di Latina;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 6 luglio 1988 la relazione del
 consigliere Mastrocola  e  uditi,  altresi',  l'avv.  Zammit  per  la
 ricorrente  e  l'avv.  Frascaroli in sostituzione dell'avv. Catenacci
 per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso notificato in data 26-27 gennaio 1988 la "Api" Anonima
 italiana S.p.A. impugna il provvedimento in epigrafe specificato, con
 il  quale  le e' stato ordinato di installare nei propri impianti per
 la distribuzione di  carburante,  siti  nel  territorio  comunale  di
 Latina  al di fuori del centro urbano, un pozzo per la raccolta delle
 acque nere, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16.
    A sostegno del gravame deduce:
      1)  incostituzionalita'  della  legge  regione Lazio 13 febbraio
 1987, n. 16, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della
 Costituzione.
    La citata legge impone ai titolari degli impianti di distribuzione
 di carburanti, con esclusione di quelli situati  sulle  autostrade  e
 nei  centri urbani, l'obbligo di installare, entro un anno dalla data
 di entrata in vigore della legge stessa, un  pozzo  per  la  raccolta
 delle   acque   nere   con  caratteristiche  tali  da  garantirne  la
 igienicita' e con la capacita' minima di litri  2.000,  da  svuotarsi
 periodicamente  a  cura  del  comune  nel  cui  territorio e' situato
 l'impianto ed a spese della regione, al fine di tutelare l'ambiente e
 di  agevolare  il  turismo  itinerante  dei  possessori  di automezzi
 destinati  al  campeggio.  Per  l'inosservanza  di  tale  obbligo  e'
 prescritta   l'esecuzione   forzata   in  danno  del  proprietario  e
 l'applicazione di una sanzione amministrativa  da  L.  500.000  a  L.
 3.000.000.
    Senonche'  la  tutela  ambientale  non  rientra  nella materia che
 l'art. 117 della Costituzione attribuisce al potere legislativo delle
 regioni  a  statuto  ordinario,  mentre  la  materia del turismo, pur
 essendo contemplata dal suddetto articolo, non comprende gli impianti
 per  la  distribuzione  di  carburante, la cui attivita' non ha alcun
 collegamento con le finalita' che la legge regionale  si  propone  di
 raggiungere.
    Infatti non si vede perche' lo scarico delle acque nere, contenute
 negli automezzi destinati al campeggio, debba avvenire nelle stazioni
 di  rifornimento  di  carburante,  anziche' negli spazi di parcheggio
 realizzati su strade e autostrade o nelle apposite aree recintate  ed
 attrezzate per la sosta ed il soggiorno dei turisti. L'onere relativo
 alla costruzione dei pozzi dovrebbe essere posto a carico degli  enti
 proprietari  o  concessionari  di  strade  o  autostrade  ovvero  dei
 titolari delle strutture ricettizie, che traggono  diretto  vantaggio
 dal  turismo  itinerante  dei  possessori  di  automezzi destinati al
 campeggio.
    In   ogni  caso  nessuna  limitazione  al  diritto  di  iniziativa
 economica ed alla proprieta' privata avrebbe  potuto  essere  imposta
 senza un adeguato indennizzo.
      2)  Illegittimita'  dei  provvedimenti  emanati  dal  comune  di
 Latina.
    La  dichiarazione  di incostituzionalita' della legge regionale n.
 14/1987 comporta la illegittimita' dei provvedimenti impugnati.
    Nelle  conclusioni  si  chiede l'annullamento degli atti impugnati
 previa remissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Si  e'  costituito  in giudizio il comune di Latina, il quale, con
 memoria  depositata  in  data  21  febbraio  e  23  giugno  1988,  ha
 contestato  nel  merito  il  fondamento  del  ricorso, chiedendone la
 reiezione con ogni  conseguente  statuizione  anche  in  ordine  alle
 spese.
                             D I R I T T O
    L'impugnata  ordinanza  sindacale  trova  il  proprio  presupposto
 logico e giuridico nella legge della regione Lazio 13 febbraio  1987,
 n. 16, di cui, peraltro, costituisce puntuale ed esatta applicazione.
    Tale legge, invero, impone a tutti i titolari di impianti stradali
 per la distribuzione di carburanti,  con  esclusione  degli  impianti
 posti  sulle  autostrade  e  di  quelli situati nei centri urbani, di
 installare  un  pozzo  per  la  raccolta  delle  acque  nere,  ove  i
 possessori  di  automezzi  destinati al campeggio possono scaricare i
 relativi contenitori, igienicamente idoneo e della capacita' di 2.000
 litri. La mancata realizzazione del pozzo entro il termine di un anno
 dell'entrata in vigore della legge, comporta l'esecuzione delle opere
 in danno del proprietario dell'impianto stradale di distribuzione dei
 carburanti  e   la   contestuale   applicazione   di   una   sanzione
 amministrativa da L. 500.000 e L. 3.000.000.
    Cio'  posto,  occorre in primo luogo rilevare che la citata legge,
 nonostante  le  finalita'  ambientali  e   turistiche   espressamente
 indicate  all'art.  1  e  nonostante  sia  indirizzata  a  dettare la
 "Disciplina per la raccolta delle acque di  scarico  degli  automezzi
 itineranti",  non  prescrive  ai  possessori dei veicoli destinati al
 campeggio alcuna modalita' di scarico delle acque nere ne' pone alcun
 divieto  di  scarico  anti inquinamento, ma, in realta', si limita ad
 imporre  ai  distributori  stradali  l'obbligo  di  dotarsi  di   una
 struttura   di   servizio,  innovando,  in  tal  modo,  alla  vigente
 disciplina in materia.
    In  altri  termini,  ad avviso del collegio, l'effettivo contenuto
 normativo  della  legge  regionale  n.  16/1987,   stabilendo   quali
 dotazioni  di  servizio debbano necessariamente avere gli impianti di
 distribuzione di carburante, finisce per invadere un campo  riservato
 alla  legge  statale,  non  rientrando la materia degli idrocarburi e
 della  distribuzione  dei  carburanti  per  autotrazione  tra  quelle
 attribuite   alle   regioni  dal  primo  comma  dell'art.  117  della
 Costituzione.
    Osserva d'altra parte il collegio che la legge regionale in esame,
 obbligando i titolari degli  impianti  stradali  di  distribuzione  a
 realizzare  a gestire un pozzo per il servizio di scarico delle acque
 nere contenute negli  automezzi  destinati  al  campeggio,  viene  in
 sostanza  ad  imporre  al  privato  una  prestazione patrimoniale che
 presenta caratteri di evidente irrazionalita'. Questa, invero,  nella
 previsione  normativa, costituisce un onere posto ad esclusivo carico
 dell'impresa privata, risolvendosi nell'erogazione di un servizio del
 tutto   sganciato   da  ogni  forma  di  controprestazione  da  parte
 dell'utente dei mezzi itineranti destinati al campeggio. Il collegio,
 inoltre,  non  puo'  esimersi  dal sottolineare che il nuovo servizio
 imposto dalla legge regionale n. 16/1987 non  ha  alcuna  concessione
 con  la  normale  attivita'  di rifornimento di carburante ne' con le
 altre prestazioni normalmente  erogate  negli  impianti  stradali  di
 distribuzione,   finalizzate   al   soddisfacimento  delle  ordinarie
 esigenze di tutti gli utenti. Gli automezzi destinati  al  campeggio,
 in altri termini, con riguardo alla normale circolazione del mezzo in
 funzione  di  autotrasporto,  non  presentano  alcuna  caratteristica
 peculiare   rispetto   a   tutti  gli  altri  autoveicoli  mentre  lo
 svuotamento dei  contenitori  di  acque  nere  dei  mezzi  itineranti
 costituisce  una  operazione  peculiare  esclusivamente  legata  allo
 speciale uso  abitativo  del  mezzo  e,  di  conseguenza,  del  tutto
 svincolata  dalla operazione di rifornimento di carburante e da tutte
 le altre prestrazioni che si erogano negli impianti di  distribuzione
 che, evidentemente, sono esclusivamente finalizzate alla circolazione
 di tutti gli autoveicoli.
    Sotto l'esaminato profilo sembra al collegio che la scelta operata
 dal legislatore regionale, nell'individuare i  titolari  di  impianti
 stradali di distribuzione di carburanti quali soggetti obbligati alla
 raccolta nella propria struttura delle  acque  nere  degli  automezzi
 itinerari  destinati  al campeggio, non risponda ai normali canoni di
 logica e razionalita'.
    Le  argomentazioni  svolte inducono a ritenere che la normativa di
 cui alla legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16,  sia  in  contrasto
 con gli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione e, pertanto, a norma
 dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  va
 disposta    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  risoluzione   delle   illustrate   questioni
 incidentali  di  costituzionalita',  previa  sospensione del giudizio
 instaurato con il ricorso in esame.