ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Tinazzo Alda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto 1. - Nel procedimento civile promosso da Assandri Antonio nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilita' erogatagli dalla Gestione speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta di invalidita' a carico della medesima Gestione, l'adito Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo. Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano applicabili le varie declaratorie di illegittimita' costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. 2. - Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), ha nuovamente censurato la medesima norma, ma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e cio' sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ragioni identiche a quelle gia' esplicitate con la precedente ordinanza. 3. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si e' costituito ne' e' intervenuto. Considerato in diritto 1. - I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente connessione. 1.1 - Il giudice remittente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidita' nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n. 796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparita' di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di piu' trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimita' costituzionale degli originari divieti. 2. - La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed esposta sub lettera b) del precedente numero e' manifestamente inammissibile poiche' questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S.). 3. - Fondata e', invece, la questione sollevata con l'ordinanza n. 795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1. La norma censurata e' stata oggetto di declaratoria di illegittimita' costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonche' degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidita' in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della pensione di reversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989). Nelle decisioni citate, nonche' in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni (allorche', per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), cosi' rendendo possibile la titolarita' di piu' integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che e' stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988). Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operativita' della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza. Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidita' nella medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.