ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma,
 della legge 27 luglio 1978, n. 392  (Disciplina  delle  locazioni  di
 immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal
 Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.I. e
 Sasso  Stefano,  iscritta  al  n.  718  del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;.
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1989  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Udito l'avv. Nunzio Izzo per l'I.N.P.D.A.I.;
                           Ritenuto in fatto
    Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale
 Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), locatore, aveva  richiesto
 il  rilascio  di  un  immobile  deducendo che il convenuto lo abitava
 senza esserne il conduttore, il Tribunale di Roma,  avendo  accertato
 che  il convenuto era il cognato dell'originario conduttore (il quale
 aveva abbandonato l'alloggio lasciandolo in godimento alla sorella  e
 diversi anni dopo era deceduto) ha sollevato, con ordinanza emessa il
 24 maggio 1988, in riferimento agli artt. 2 e 3  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, primo comma,
 della legge 27 luglio 1978, n. 392  (Disciplina  delle  locazioni  di
 immobili  urbani),  nella parte in cui non prevede la successione nel
 contratto di parenti ed affini del conduttore, con  lui  abitualmente
 conviventi,  anche  nella  ipotesi  di  abbandono  dell'immobile o di
 recesso dal contratto da parte del titolare del rapporto,  in  favore
 dei parenti ed affini stessi;
    Il  giudice  a  quo  esclude  anzitutto  che  la successione nella
 locazione sia avvenuta ex art. 6, in quanto il convenuto e la  moglie
 non convivevano con il conduttore al momento del suo decesso e rileva
 quindi come i familiari conviventi con il conduttore restino estranei
 alla  locazione  e  percio'  privi  di  qualsiasi  tutela in tutte le
 ipotesi in cui questi abbandoni l'immobile;
    Il   Tribunale   prospetta  l'accennata  questione  anche  secondo
 un'estensione analogica della ratio che ritiene sottesa alla sentenza
 n. 404 del 1988 di questa Corte;
    Si  e'  costituito  l'I.N.P.D.A.I.  chiedendo  la  declaratoria di
 manifesta inammissibilita', ovvero di infondatezza della questione;
   Ossserva   l'Istituto   che   la  creazione  di  un  nuovo  diritto
 soggettivo, qual e' in sostanza quello prospettato dal giudice a quo,
 verrebbe  a  confliggere con le norme amministrative sull'igiene (che
 non consentono di utilizzare l'immobile oltre una  certa  proporzione
 tra  superficie  ed abitanti), nonche' a determinare abusi ed arbitri
 specialmente nei confronti della pubblica Amministrazione;
    Inoltre  il "consolidamento" dei rapporti di locazione a favore di
 parenti  ed  affini   del   conduttore   avrebbe   come   conseguenza
 l'impossibilita',  per  il  locatore-ente  pubblico,  di  disporre di
 immobili  da  destinare  agli  sfrattati,  come  la  legge  viceversa
 dispone.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O.
 n.  718/1988),  solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  6,  primo  comma,  della  legge  27  luglio  1978,  n. 392
 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), "nella parte in  cui
 non  prevede  la  successione nel contratto dei parenti ed affini del
 conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella  ipotesi  di
 abbandono  dell'immobile  o  di  recesso  dal  contratto da parte del
 titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per
 contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione";
    2. - La questione e' infondata;
    La  norma  impugnata  prevede  tre  fattispecie:  a)  la morte del
 conduttore; b)  la  separazione  giudiziale,  lo  scioglimento  o  la
 cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio; c) la separazione
 consensuale o la intervenuta nullita' del matrimonio;
    La  sentenza  di questa Corte n. 404 del 1988 non ha aggiunto alla
 previsione della legge ulteriori fattispecie, ma ha soltanto inserito
 nell'elenco  dei  successibili nel contratto per l'ipotesi sub a), il
 convivente more uxorio; in quella sub  c),  il  coniuge  separato  di
 fatto,  data la irrilevanza del titolo della separazione, consensuale
 o di fatto, rispetto alla ratio legis; nonche' il convivente  se  con
 prole naturale;
    Il  giudice  a  quo,  invece,  chiede  l'addizione  di  una quarta
 fattispecie,  qual  e'  quella  dell'abbandono  dell'immobile  o  del
 recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od
 affini, operazione questa  che,  non  essendo  suffragata  da  alcuna
 cogente  lettura  dei  parametri  costituzionali richiamati, dovrebbe
 essere riservata alla discrezionalita' legislativa anche  ove  se  ne
 rinvenisse una razionale giustificazione;
    3.  -  Occorre, viceversa, precisare, sul tema di causa, che, come
 ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione,  e'  diritto
 che  tende  ad  essere  realizzato in proporzione delle risorse della
 collettivita';  solo   il   legislatore,   misurando   le   effettive
 disponibilita'  e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili,
 puo' razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e  costruire
 puntuali   fattispecie   giustiziabili  espressive  di  tali  diritti
 fondamentali;
    In  particolare nelle ipotesi di cui all'art. 6 della legge n. 392
 del 1978, il diritto sociale all'abitazione viene in  considerazione,
 secondo  l'insegnamento  di questa Corte, di cui alla sentenza n. 404
 del 1988, quale esigenza di conservare il tetto  "fino  alla  normale
 consumazione  della  durata quadriennale del rapporto, come stabilita
 ex lege";
    Siffatta  delimitazione  temporale concorre a descrivere il regime
 di "minore compressione del diritto del proprietario-locatore" voluto
 dal legislatore con la legge n. 392 del 1978;
    Sarebbe  pertanto  contrario  alla ratio legis, tutelare l'ipotesi
 del volontario abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da
 parte  del  conduttore  in  favore  di parenti od affini che, anche a
 prescindere dal caso di specie (contratto soggetto a proroga con Ente
 pubblico  locatore),  sarebbe  fonte  di  una  forte attenuazione del
 diritto del locatore al di  fuori  di  situazioni  che  impongono  la
 solidarieta' sociale;
    Il  diritto  del  locatore, infatti, verrebbe a subire gli effetti
 compressivi di  comportamenti  non  sempre  necessitati,  quando  non
 arbitrari, del conduttore;
    La  dilatazione  delle ipotesi di successione che si realizzerebbe
 con la creazione delle  nuove  situazioni  soggettive  auspicate  dal
 giudice a quo indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto anomala
 delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente  un'offerta  di
 alloggi in locazione gia' molto rarefatta;
    Tale  prospettiva  appare  quindi  antitetica  a quell'esigenza di
 riordino del mercato abitativo che questa Corte (sentenza n. 1028 del
 1988)  ha auspicato possa realizzarsi onde eliminare il disagio della
 categoria dei conduttori "nel quadro di  un  intervento  globale  sui
 settori  dell'edilizia  pubblica e privata (postulato dal legislatore
 del 1978: cfr. sent.   n.  252  del  1983),  idoneo  ad  incrementare
 l'offerta di alloggi a canoni economicamente sopportabili".