ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 23, quarto
 comma, del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359  (Provvedimenti
 urgenti  per  la  finanza  locale), convertito nella legge 29 ottobre
 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa  il  6  giugno  1988  dal
 Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e
 Di Sabato Anna, iscritta al n. 630  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 46, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Bari, nel giudizio civile tra Di Sabato
 Anna e  I.N.A.D.E.L.,  avente  ad  oggetto  la  riliquidazione  della
 indennita'  premio di servizio, con ordinanza del 6 giugno 1988 (R.O.
 n.  630  del  1988),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  23,  quarto  comma,  del  decreto-legge 31
 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n.  440,
 nella  parte  in  cui  esclude  che  le  somme  dovute  a  titolo  di
 riliquidazione dell'indennita' premio  di  servizio,  con  inclusione
 degli  incrementi  della  indennita'  integrativa  speciale  maturati
 successivamente al 31 gennaio 1977, secondo  la  sentenza  di  questa
 Corte  n.  236  del 1986, diano luogo a corresponsione di interessi e
 rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e  77
 della Costituzione;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  la  norma  censurata
 discriminerebbe irragionevolmente i crediti relativi  alle  somme  in
 esame   rispetto   ad   ogni   altro  tipo  di  credito;  limiterebbe
 ingiustificatamente  il  diritto  di  difesa  di  una  categoria   di
 cittadini,  precludendo loro la possibilita' di ottenere qualsivoglia
 tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L., ed inoltre,
 riproducendo  una  disposizione  contenuta in un testo reiteratamente
 presentato dal Governo alle Camere e  convertito  solo  dopo  quattro
 mancate  conversioni,  porrebbe problemi di legittimita' in ordine al
 potere del Governo di adottare decreti a  norma  dell'art.  77  della
 Costituzione,  tanto  piu'  che  gli  effetti  prodotti  dai  decreti
 decaduti sono fatti salvi dall'art. 30 dello stesso decreto-legge  n.
 359 del 1987;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per   la   declaratoria  di  inammissibilita'  o  infondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata
 nella  parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per
 il  ritardo  nel  pagamento  dell'indennita'   premio   di   servizio
 riliquidata  nei  sensi  sopra  indicati;  mentre  ha  dichiarato non
 fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione  della
 rivalutazione   delle  somme  erogate  al  medesimo  titolo,  ed  ha,
 altresi', dichiarato non fondata la questione,  sollevata,  peraltro,
 nei  confronti dell'art. 30 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
 relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione;
      che,  successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la medesima
 questione, sollevata con riferimento ai due primi profili,  e'  stata
 dichiarata  manifestamente  inammissibile  per  il  primo, essendo la
 norma impugnata  gia'  espunta  dall'ordinamento  per  effetto  della
 intervenuta   dichiarazione   di   illegittimita'  costituzionale,  e
 manifestamente infondata quanto al secondo profilo;
      che  anche  per  il  giudizio  in  esame  va  emanata  la stessa
 declaratoria per quanto attiene ai due profili dedotti,  mentre,  per
 quanto  riguarda  quello concernente il contrasto con l'art. 77 della
 Costituzione,  la  relativa  censura  puo'  ritenersi  assorbita  per
 effetto della decisione innanzi citata (sentenza n. 1060 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.