ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1988 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Di Sabato Anna, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Bari, nel giudizio civile tra Di Sabato Anna e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto la riliquidazione della indennita' premio di servizio, con ordinanza del 6 giugno 1988 (R.O. n. 630 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, con inclusione degli incrementi della indennita' integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986, diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 77 della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata discriminerebbe irragionevolmente i crediti relativi alle somme in esame rispetto ad ogni altro tipo di credito; limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di cittadini, precludendo loro la possibilita' di ottenere qualsivoglia tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L., ed inoltre, riproducendo una disposizione contenuta in un testo reiteratamente presentato dal Governo alle Camere e convertito solo dopo quattro mancate conversioni, porrebbe problemi di legittimita' in ordine al potere del Governo di adottare decreti a norma dell'art. 77 della Costituzione, tanto piu' che gli effetti prodotti dai decreti decaduti sono fatti salvi dall'art. 30 dello stesso decreto-legge n. 359 del 1987; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento dell'indennita' premio di servizio riliquidata nei sensi sopra indicati; mentre ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate al medesimo titolo, ed ha, altresi', dichiarato non fondata la questione, sollevata, peraltro, nei confronti dell'art. 30 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione; che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la medesima questione, sollevata con riferimento ai due primi profili, e' stata dichiarata manifestamente inammissibile per il primo, essendo la norma impugnata gia' espunta dall'ordinamento per effetto della intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, e manifestamente infondata quanto al secondo profilo; che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria per quanto attiene ai due profili dedotti, mentre, per quanto riguarda quello concernente il contrasto con l'art. 77 della Costituzione, la relativa censura puo' ritenersi assorbita per effetto della decisione innanzi citata (sentenza n. 1060 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.