ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in  materia  di
 contratti  di  locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
 di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
 1987,  n.  15,  promosso  con  ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dal
 Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra l'Associazione
 Moto  Club  di  Riccione e Spurio Ragni Norma, iscritta al n. 659 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che nel giudizio civile promosso dalla Associazione Moto
 Club di Riccione - conduttrice di  un  immobile  ad  essa  locato  da
 Spurio  Ragni  Norma con contratto del 31 luglio 1969, e destinato ad
 attivita' ricreative - al fine  di  ottenere  la  determinazione  del
 compenso  per avviamento ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 15,
 dopo la cessazione del contratto (31  luglio  1986),  il  Pretore  di
 Rimini,  con  ordinanza del 22 giugno 1988 (R.O. n. 659 del 1988), ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
 nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
      che  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma  censurata
 violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto:
       a)   stabilendo   che,  "nei  contratti  relativi  ad  immobili
 utilizzati per lo svolgimento di attivita' ricreative, assistenziali,
 culturali  e scolastiche, e' dovuto un compenso per avviamento pari a
 dodici  mensilita'  del  canone  corrente  di  mercato",   crea   una
 disparita'  di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in
 regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978), ai quali alla
 scadenza contrattuale, non e' dovuto alcun compenso;
       b) sancendo che e' dovuto un compenso pari a ventuno mensilita'
 del canone corrente di  mercato,  o  a  ventiquattro  mensilita'  del
 canone  offerto  dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal
 locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una
 disparita'  di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in
 regime ordinario (art. 34 della legge n. 392  del  1978),  ai  quali,
 alla  scadenza  contrattuale,  e'  dovuta una indennita' in ogni caso
 pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone corrisposto;
       c)  valorizzando  -  secondo  un  criterio definito arbitrario,
 quello dell'id quod plerumque accidit - la presunzione  iuris  et  de
 iure  della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennita' anche
 ai conduttori che, dopo  il  rilascio  dell'immobile,  non  subiscano
 alcuna perdita;
    Considerato  che, a parte la questione della efficacia retroattiva
 o meno della legge n. 15 del 1987 e della sua applicabilita'  o  meno
 al contratto de quo scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore,
 questa Corte ha  gia'  dichiarato  (sentenza  n.  882  del  1988)  la
 illegittimita'    costituzionale    della   norma   censurata   nella
 considerazione  che,  per  i  contratti  di  locazione  di   immobili
 destinati  alle  attivita'  di  cui  agli artt. 27, primo comma, e 42
 della legge n. 392 del 1978, tra cui  le  attivita'  ricreative  come
 quella  svolta  nell'immobile de quo, non spetta al conduttore alcuna
 indennita'  per  la  perdita  di   avviamento   commerciale   e,   in
 reciprocita', non sussiste a carico del locatore l'obbligo di esborso
 di somme per incremento di valore dell'immobile;
      che,  quindi,  va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione sollevata essendo stata la norma, per i  profili  indicati,
 espunta dall'ordinamento;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;