ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12, ultimo
 comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione  in  legge  del
 decreto-legge  30  gennaio  1971,  n.  5, e nuove norme in favore dei
 mutilati  ed  invalidi  civili),  come  autenticamente   interpretato
 dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge  13  dicembre 1986, n. 912
 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
 marzo  1971,  n.  118,  e  dell'art.  7, ultimo comma, della legge 26
 maggio 1970, n. 381, in  materia  di  quote  di  assegni  o  pensioni
 spettanti  agli  eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
 promossi con ordinanze emesse il 29 febbraio 1988 (n. 4 ordinanze)  e
 il  19  maggio 1988 (n. 2 ordinanze), dal Pretore di Modena, iscritte
 ai nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,  706  e  707  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Modena, in causa tra Dondi Vanis ed
 altra contro  il  Ministero  dell'Interno,  diretta  ad  ottenere  il
 pagamento  dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della
 legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto  dal  loro  congiunto  Dondi
 Carlo,  morto  prima  che la Commissione sanitaria provinciale di cui
 agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  di  conversione
 del  decreto-legge  30  gennaio  1971,  n. 5, accertasse che egli era
 effettivamente nello stato di invalidita' richiesto dalla legge,  con
 ordinanza  del 28 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 29 ottobre 1988
 (R.O. n. 699  del  1988),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971,
 n. 118, come autenticamente  interpretato  dalla  legge  13  dicembre
 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del
 mutilato o invalido  civile  di  percepire  quote  della  prestazione
 assistenziale  maturate  dal  de  cuius  alla  data del decesso, alla
 condizione  che  la  morte  sia  avvenuta  in  epoca  successiva   al
 riconoscimento  della  inabilita' che, secondo il giudice rimettente,
 risulterebbero violati:
       a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparita'
 di  trattamento  degli  eredi  degli  aspiranti  alla  indennita'  in
 questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre
 prestazioni previdenziali ed assistenziali;
       b)  l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la
 tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattivita'  degli
 organi amministrativi;
       c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una
 prestazione assistenziale;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso  per  la  inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza
 della questione;
      che  lo  stesso  Pretore,  con  ordinanze  del 29 febbraio 1988,
 pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in altri procedimenti civili
 promossi  sempre  contro  il  Ministero  dell'Interno e sempre con lo
 stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Ferrari Maria
 ed  altre  (R.O.  n. 700 del 1988), da Portioli Pia ed altra (R.O. n.
 701 del 1988), da Cocchi Antonio ed altra (R.O. n. 702 del 1988),  da
 Miselli Giuseppe ed altra (R.O. n. 703 del 1988), e poi con ordinanze
 del 28 marzo 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in  cause
 promosse da Artioli Ezia ed altra (R.O. n. 704 del 1988), da Malagoli
 Viviani ed altre (R.O. n. 705 del  1988),  e  con  ordinanze  del  19
 maggio  1988, in cause promosse da Biolchini Filiberto ed altra (R.O.
 n. 706 del 1988) e da Annovi  Marisa  (R.O.  n.  707  del  1988),  ha
 sollevato  identica  questione  di  legittimita' costituzionale delle
 stesse norme, sempre con riferimento agli artt. 3, primo  comma,  24,
 primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;
      che  tutti  i  danti  causa  delle  parti  sono  deceduti  prima
 dell'accertamento di natura costitutiva della invalidita', che e'  il
 presupposto  per  la  concessione  dell'indennita' di accompagnamento
 (art. 1 della legge 11 febbraio 1980);
      che  l'Avvocatura  Generale  dello Stato, intervenuta in tutti e
 otto   i   giudizi,   ha   rassegnato   analoghe    conclusioni    di
 inammissibilita' o di infondatezza della questione;
    Considerato che i nove giudizi possono essere riuniti e decisi con
 lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;
      che, questa Corte ha gia' dichiarato (ordinanza n. 61 del 1989),
 la questione, ora di nuovo sollevata, manifestamente infondata;
      che  non  v'e'  motivo di modificare tale decisione, non essendo
 stati dedotti motivi nuovi e diversi;
      che, pertanto, va emessa identica declaratoria;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;