ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Moretti Umberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Moretti Umberto nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la declaratoria della insussistenza della pretesa dell'Istituto al rimborso di ratei di pensione indebitamente riscossi dal ricorrente, il Pretore di Ferrara, con ordinanza del 21 ottobre 1988 (R.O. n. 743 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto non esclude la ripetizione dell'indebito in tutti i casi in cui ratei di pensione non dovuti dall'I.N.P.S. siano riscossi in buona fede dai pensionati; che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e gli ex dipendenti pubblici a favore dei quali l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce la irripetibilita' delle somme riscosse in buona fede in dipendenza di un provvedimento poi revocato o modificato; b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la perdita di trattamento previdenziale destinato a soddisfare le esigenze vitali del lavoratore; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilita' della questione in quanto il regio decreto n. 1422 del 1924 e' atto privo della forza di legge; Considerato che questa Corte ritenendo (ordinanza n. 824 del 1988) che il regio decreto n. 1422 del 1924 ha natura regolamentare, come si desume anche dalla stessa intitolazione (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto n. 3184 del 1923), e, quindi, come atto privo di forza di legge, e' sottratto al sindacato di costituzionalita', ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile; che non vi e' motivo di modificare la decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;