ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  80, terzo
 comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n.  1422  (Approvazione  del
 regolamento  per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
 3184,  concernente  provvedimenti  per  l'assicurazione  obbligatoria
 contro  l'invalidita'  e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa
 il 21 ottobre 1988 dal Pretore di  Ferrara  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Moretti  Umberto  e l'I.N.P.S., iscritta al n. 743 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel procedimento civile promosso da Moretti Umberto
 nei  confronti  dell'I.N.P.S.  per  ottenere  la  declaratoria  della
 insussistenza  della  pretesa  dell'Istituto  al rimborso di ratei di
 pensione  indebitamente  riscossi  dal  ricorrente,  il  Pretore   di
 Ferrara, con ordinanza del 21 ottobre 1988 (R.O. n. 743 del 1988), ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  80,
 terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto non
 esclude la ripetizione dell'indebito in tutti i casi in cui ratei  di
 pensione  non  dovuti  dall'I.N.P.S. siano riscossi in buona fede dai
 pensionati;
      che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati:
       a)   l'art.   3   della  Costituzione,  per  la  disparita'  di
 trattamento che si verifica  tra  i  pensionati  I.N.P.S.  e  gli  ex
 dipendenti  pubblici  a  favore  dei  quali  l'art. 206 del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce  la  irripetibilita'  delle  somme
 riscosse in buona fede in dipendenza di un provvedimento poi revocato
 o modificato;
       b)  l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la perdita
 di trattamento  previdenziale  destinato  a  soddisfare  le  esigenze
 vitali del lavoratore;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che  ha concluso per la inammissibilita' della questione in quanto il
 regio decreto n. 1422 del 1924 e' atto privo della forza di legge;
    Considerato che questa Corte ritenendo (ordinanza n. 824 del 1988)
 che il regio decreto n. 1422 del 1924 ha natura  regolamentare,  come
 si   desume   anche  dalla  stessa  intitolazione  (Approvazione  del
 regolamento per la esecuzione del regio decreto n. 3184 del 1923), e,
 quindi,  come atto privo di forza di legge, e' sottratto al sindacato
 di  costituzionalita',  ha  dichiarato  la  questione  manifestamente
 inammissibile;
      che non vi e' motivo di modificare la decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;