ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1988 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Conti Loriana, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di costituzione di Conti Loriana nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 settembre 1988 (R.O. n. 759 del 1988), nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Conti Loriana, la quale aveva chiesto l'erogazione dell'indennita' di malattia nonostante il ritardato invio del certificato medico, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente che il lavoratore possa provare che l'omessa trasmissione entro due giorni all'I.N.P.S. del certificato di malattia sia dipesa da giustificato motivo; che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe irrazionalmente una diversita' di trattamento del rapporto lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non incide il ritardato invio della certificazione medica; che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso, invece, per l'inammissibilita' o per la infondatezza della questione. Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 1143 del 1988) la illegittimita' costituzionale delle norme ora di nuovo censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che interessano, sono state espunte dall'ordinamento; che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione sollevata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.