ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
 legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio  sanitario
 nazionale  nonche'  proroga  dei  contratti stipulati dalle pubbliche
 amministrazioni  in  base  alla  legge  1›  giugno  1977,   n.   285,
 sull'occupazione  giovanile)  convertito, con modificazioni, in legge
 29 febbraio 1980, n. 33, nel  testo  sostituito  dall'art.  15  della
 legge  23  aprile  1981,  n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
 procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle  pensioni  e  per  i
 trattamenti   di   disoccupazione,   e   misure  urgenti  in  materia
 previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza  emessa  il  7
 settembre  1988  dal  Tribunale  di  Siena  nel  procedimento  civile
 vertente tra l'I.N.P.S. e Conti  Loriana,  iscritta  al  n.  759  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  costituzione di Conti Loriana nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 settembre
 1988 (R.O. n. 759 del 1988), nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e
 Conti Loriana, la quale aveva chiesto l'erogazione dell'indennita' di
 malattia nonostante il ritardato invio  del  certificato  medico,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 del
 decreto  legge  30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
 modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito
 dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte  in  cui
 non   consente   che   il   lavoratore  possa  provare  che  l'omessa
 trasmissione  entro  due  giorni  all'I.N.P.S.  del  certificato   di
 malattia sia dipesa da giustificato motivo;
      che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli
 artt. 38,  secondo  comma,  e  3  della  Costituzione  in  quanto  il
 lavoratore,   anche   senza   sua  colpa,  risulterebbe  privato  del
 trattamento   previdenziale   spettantegli   e   si    verificherebbe
 irrazionalmente   una   diversita'   di   trattamento   del  rapporto
 lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il  quale  non
 incide il ritardato invio della certificazione medica;
      che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha concluso per
 l'accoglimento della questione;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ha
 concluso,  invece, per l'inammissibilita' o per la infondatezza della
 questione.
    Considerato  che questa Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 1143
 del 1988) la illegittimita' costituzionale delle norme ora  di  nuovo
 censurate  nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato
 di addurre e  provare  l'esistenza  di  un  giustificato  motivo  del
 ritardato  invio  del  certificato  medico  della  malattia che lo ha
 colpito  e  che,  quindi,  le  suddette  norme,  per  i  profili  che
 interessano, sono state espunte dall'ordinamento;
      che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.