ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  25, primo
 comma, del  d.P.R.  10  settembre  1982,  n.  915  (Attuazione  delle
 direttive  C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa
 allo smaltimento dei policlorodifenili  e  policlorotrifenili,  e  n.
 78/319,  relativa  ai  rifiuti  tossici  e nocivi), in relazione agli
 artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982,  promosso
 con   ordinanza   emessa   il   13   aprile   1988   dal  Pretore  di
 Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio,
 iscritta  al  n.  640  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  47,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio,
 imputato  di  trasporto  senza  autorizzazione  di  rifiuti  speciali
 prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile
 1988 (R.O. n. 640  del  1988),  il  Pretore  di  Castelfiorentino  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 25,
 primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione  agli
 artt.  6,  lettera  d),  e  1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in
 riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  per  la  diversita'  di
 trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica
 tra l'ipotesi di trasporto  di  rifiuti  ad  una  discarica  eseguito
 direttamente  dal  produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto
 eseguito da un terzo;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per  la  inammissibilita'  e,  in subordine, per l'infondatezza della
 questione;
    Considerato  che  la  situazione di chi smaltisce rifiuti speciali
 propri e di chi professionalmente esercita l'attivita' di smaltimento
 di  rifiuti  speciali  prodotti da terzi non sono affatto omogenee in
 quanto, nel primo caso, lo smaltimento  di  rifiuti  costituisce  una
 fase  del  ciclo  di produzione previamente sottoposto alle procedure
 autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo e'  incaricato  da
 una ditta produttrice del solo trasporto;
      che pertanto il loro disvalore sociale e' differente;
      che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto
 disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che  essi  non
 sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non si rivelino
 irragionevoli, il che non e' nella specie;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;