ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, imputato di trasporto senza autorizzazione di rifiuti speciali prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 640 del 1988), il Pretore di Castelfiorentino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversita' di trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica eseguito direttamente dal produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto eseguito da un terzo; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' e, in subordine, per l'infondatezza della questione; Considerato che la situazione di chi smaltisce rifiuti speciali propri e di chi professionalmente esercita l'attivita' di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo e' incaricato da una ditta produttrice del solo trasporto; che pertanto il loro disvalore sociale e' differente; che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che essi non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non si rivelino irragionevoli, il che non e' nella specie; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;