ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della Calabria sul ricorso proposto da Maia Silvia Maria contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), nella parte in cui la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione e' ridotta in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988, ha gia' esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;