ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni Ferruccio, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1989, ha gia' esaminato questione identica dichiarandola infondata; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;