ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistica  edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere
 edilizie), promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1988  dal
 Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni
 Ferruccio,  iscritta  al  n.  789  del  registro  ordinanze  1988   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 2, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11
 ottobre  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 22 della legge 28
 febbraio 1985 n. 47 (Norme in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistica  edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere
 edilizie), nella parte in cui  non  prevede  l'estinzione  dei  reati
 contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato
 abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 167 del 1989, ha
 gia' esaminato questione identica dichiarandola infondata;
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;