ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge
 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il  servizio  farmaceutico),
 promosso con ordinanza emessa il 1› luglio 1987 dalla Corte d'Appello
 di Roma nel procedimento civile vertente  tra  Cavaterra  Ascenzio  e
 Moncalvo  Carmen  ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  la  Corte  d'Appello  di Roma, con ordinanza del 1›
 luglio  1987,  ha  sollevato,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 17 della legge 2
 aprile 1968 n. 475  (Norme  concernenti  il  servizio  farmaceutico),
 nella  parte  in  cui  non  prevede anche per i gestori provvisori di
 farmacie non  di  nuova  istituzione  il  diritto  all'indennita'  di
 avviamento  riconosciuto  in  favore dei gestori di farmacie di nuova
 istituzione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 333 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  citato  art.  17
 "nella  parte  in  cui  non prevede anche per i gestori provvisori di
 farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita'
 di  avviamento  prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie
 approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265";
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;