ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1987 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1 luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennita' di avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova istituzione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 17 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265"; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;