ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1988 dal Pretore di Militello in Val di Catania nel procedimento civile vertente tra Linguanti Salvatore e Scichili Salvatore ed altro, iscrittta al n. 563 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del quale l'attore aveva eccepito l'ineffiacia per essere stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla pronuncia, il Pretore di Militello in Val di Catania, con ordinanza emessa il 12 marzo 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui non esclude l'inefficacia del decreto notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore; che il giudice a quo ha rilevato le seguenti circostanze: 1) il decreto e' stato emesso in data 3 ottobre 1984; 2) il 21 dicembre 1984 l'Ufficio del Registro restituiva l'atto per erronea indicazione dell'ammontare della somma ingiunta, peraltro dallo stesso Pretore successivamente corretta; 3) la registrazione era avvenuta il 18 gennaio 1985 e la notifica l'11 febbraio 1985; che secondo l'ordinanza di rimessione lo "stringato e miope disposto" della norma impugnata non consentirebbe di tener conto dei ritardi causati da fatti estranei alla volonta' del creditore-opponente, comunque non ascrivibili ad una sua inerzia; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, preliminarmente eccependo l'inammissibilita' della questione, in quanto il dies a quo per il computo del termine avrebbe dovuto essere costituito dalla data del provvedimento di correzione dell'errore materiale; Considerato che tale eccezione va disattesa poiche' il periodo di quaranta giorni utile per la notifica del decreto ingiuntivo decorre dalla data della pronuncia del decreto stesso ne', d'altra parte, appare, nella specie, effettuata nelle forme di rito la correzione dell'importo della somma ingiunta; che il giudizio a quo non e' stato promosso, ex art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per ottenere la mera declaratoria d'inefficacia del decreto, bensi' ex art. 645 del codice di procedura civile, onde si e' instaurato un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del diritto con conseguente esclusione del paventato vulnus dell'art. 24 della Costituzione; che giova altresi' ricordare come tale lesione sia stata esclusa da questa Corte in subiecta materia, essendosi in piu' occasioni ritenuto ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorieta' dei termini e salvaguardia del diritto di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988); che, in particolare, nella citata ordinanza n. 97 del 1989 e' stato rilevato come le modificazioni dei termini nel procedimento monitorio - di volta in volta auspicate dai giudici rimettenti onde sanare contingenti situazioni - risultino contraddittorie "rispetto alla logica di speditezza tipica del procedimento de quo"; che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.