ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 644 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12  marzo  1988
 dal  Pretore  di  Militello in Val di Catania nel procedimento civile
 vertente tra Linguanti  Salvatore  e  Scichili  Salvatore  ed  altro,
 iscrittta  al  n.  563 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio di opposizione a decreto
 ingiuntivo, del quale l'attore aveva eccepito l'ineffiacia per essere
 stato  notificato  oltre  il  quarantesimo giorno dalla pronuncia, il
 Pretore di Militello in Val di Catania, con ordinanza  emessa  il  12
 marzo   1988,   ha   sollevato,   in   relazione  all'art.  24  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  644
 del  codice  di  procedura  civile,  nella  parte  in cui non esclude
 l'inefficacia del decreto notificato tardivamente per caso fortuito o
 forza maggiore;
      che  il giudice a quo ha rilevato le seguenti circostanze: 1) il
 decreto e' stato emesso in data 3 ottobre 1984;  2)  il  21  dicembre
 1984 l'Ufficio del Registro restituiva l'atto per erronea indicazione
 dell'ammontare della somma ingiunta, peraltro  dallo  stesso  Pretore
 successivamente  corretta;  3)  la  registrazione  era avvenuta il 18
 gennaio 1985 e la notifica l'11 febbraio 1985;
      che  secondo  l'ordinanza  di  rimessione  lo "stringato e miope
 disposto" della norma impugnata non consentirebbe di tener conto  dei
 ritardi    causati    da    fatti    estranei   alla   volonta'   del
 creditore-opponente, comunque non ascrivibili ad una sua inerzia;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria      d'infondatezza,      preliminarmente      eccependo
 l'inammissibilita' della questione, in quanto il dies a  quo  per  il
 computo  del  termine avrebbe dovuto essere costituito dalla data del
 provvedimento di correzione dell'errore materiale;
    Considerato  che tale eccezione va disattesa poiche' il periodo di
 quaranta giorni utile per la notifica del decreto ingiuntivo  decorre
 dalla  data  della  pronuncia  del decreto stesso ne', d'altra parte,
 appare, nella specie, effettuata nelle forme di  rito  la  correzione
 dell'importo della somma ingiunta;
      che  il  giudizio a quo non e' stato promosso, ex art. 188 delle
 disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  per
 ottenere  la  mera  declaratoria d'inefficacia del decreto, bensi' ex
 art. 645 del codice di procedura civile, onde  si  e'  instaurato  un
 ordinario  giudizio  di cognizione volto all'accertamento del diritto
 con conseguente esclusione del paventato vulnus  dell'art.  24  della
 Costituzione;
      che giova altresi' ricordare come tale lesione sia stata esclusa
 da questa Corte in subiecta  materia,  essendosi  in  piu'  occasioni
 ritenuto   ragionevole  il  bilanciamento  d'interessi  compiuto  dal
 legislatore tra perentorieta' dei termini e salvaguardia del  diritto
 di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988);
      che,  in  particolare,  nella citata ordinanza n. 97 del 1989 e'
 stato rilevato come le modificazioni  dei  termini  nel  procedimento
 monitorio  -  di volta in volta auspicate dai giudici rimettenti onde
 sanare contingenti situazioni - risultino  contraddittorie  "rispetto
 alla logica di speditezza tipica del procedimento de quo";
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.