ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo
 comma, della legge 12 agosto  1962,  n.  1339  (Disposizioni  per  il
 miglioramento  dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
 speciale per l'assicurazione obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e
 superstiti  degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel
 procedimento civile vertente tra  Lazzari  Margherita  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  801  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  3,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
      2)  ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Pretore di Grosseto
 nel procedimento civile vertente tra  Agostini  Loria  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  30  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  6,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui la ricorrente,
 titolare di pensione di  invalidita'  erogata  dal  Fondo  artigiani,
 aveva   richiesto   l'integrazione   al   minimo  della  pensione  di
 riversibilita' che percepiva dalla medesima Gestione, il  Pretore  di
 Bergamo,  con  ordinanza  emessa  il 20 luglio 1988, ha sollevato, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 12 agosto
 1962, n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione  al  minimo
 della  pensione  di  riversibilita'  in  caso  di  contitolarita'  di
 pensione d'invalidita' a carico della stessa Gestione speciale;
      che   nel   corso  di  un  procedimento  del  tutto  analogo  al
 precedente,  ma  concernente  trattamenti  erogati   dalla   Gestione
 speciale  per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di
 Grosseto, con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, ha sollevato,  in
 relazione  all'art.  3  della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,  n.  9,  nella  parte  in cui preclude l'integrazione al minimo
 della  pensione  di  riversibilita'  per  i  titolari   di   pensione
 d'invalidita' a carico del medesimo Fondo;
    Considerato   che   le  questioni  prospettate  sono  identiche  o
 sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite  e  decise
 con unico provvedimento;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  81  del  1989,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,   secondo
 comma,  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1339 "sotto ogni profilo
 residuo";
      che,   pertanto,   la   relativa   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
      che,  con  sentenza  n.  1144 del 1988, l'art. 1, secondo comma,
 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,  e'  stato  dichiarato  illegittimo
 nella  parte  in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione
 di riversibilita' erogata dalla  Gestione  speciale  per  coltivatori
 diretti,   mezzadri   e   coloni  in  caso  di  cumulo  con  pensione
 d'invalidita' a carico del medesimo Fondo;
      che  di  tale  ratio  e'  stata fatta inoltre applicazione nella
 citata sentenza n. 81 del 1989 con riguardo  anche  alla  ipotesi  di
 cumulo   con   pensione   a  carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori
 dipendenti;
      che  anche  la  seconda  questione  e'  pertanto  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.