IL TRIBUNALE Letti ed esaminati gli atti di causa; CONSIDERATO IN FATTO che, con ricorso al pretore di Trieste in funzione di giudice del lavoro, Oblak Bruna e Zaccaria Odilla, titolari di pensione di riversibilita' nella gestione speciale artigiani e, rispettivamente, in quella commercianti dell'I.N.P.S., hanno convenuto in giudizio detto istituto per sentirlo condannare all'integrazione della pensione al trattamento minimo di legge, integrazione che era stata loro negata per essere i medesimi titolari di pensione di invalidita' a carico dell'a.g.o. e di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S.; che, sull'opposizione dell'ente convenuto, l'adito pretore ha ritenuto di accogliere la domanda dei ricorrenti alla luce della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale; che contro tale decisione, pronunciata il 21 giugno 1988, l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale deducendo che al caso in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e cio' in quanto nella fattispecie in relazione alla Oblak la pensione diretta a carico dell'a.g.o. concorre con pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale per gli artigiani e non con pensione di riversibilita' a carico dell'a.g.o., mentre per quanto concerne la Zaccaria entrambe le pensioni di riversibilita' e di vecchiaia sono a carico della gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S.; che, a giudizio del collegio, le fattispecie sono disciplinate non dalle citate norme degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969, bensi', quanto alla Oblak, da quella dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, secondo cui "il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che non hanno dato titolo ad esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito"; e, quanto alla Zaccaria, da quella dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, secondo cui "il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni a favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto"; che il tribunale ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli 1 della legge n. 1339/1962 e 19 della legge n. 613/1966 nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' quello della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione diretta a carico della medesima gestione speciale; Tanto premesso; OSSERVA IN DIRITTO La proposta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del decidere, posto che il presente giudizio verte sull'applicazione di norme che comporterebbero il rigetto della domanda delle ricorrenti Zaccaria Odilia e Oblak Bruna. A tale riguardo, e', invero, utile considerare che con recente sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 1339/1962 nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge, ma non anche nella parte in cui non consente l'integrazione suddetta di una pensione a carico della gestione artigiani se concorrente con altra pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Con la medesima sentenza la Corte ha, inoltre, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 613/1966 "nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali, e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge" ma non anche nella parte in cui non consente l'integrazione suddetta di una pensione di riversibilita' a carico della gestione commercianti se concorrente con altra pensione a carico della medesima gestione. Da cio' il permanente divieto di integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita' in godimento alle parti appellate e la conseguente rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale. Quest'ultima deve, altresi', ritenersi, ad avviso del collegio, non manifestamente infondata. Va, a tale riguardo, ricordato come dalle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985 puo' desumersi il principio generale per cui il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dello stesso istituto deve essere sempre riconosciuto, senza alcuna limitazione per effetto del cumulo con altra pensione statale o di altri enti pubblici, ponendosi in contrasto con il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale diritto nella ricordata ipotesi di superamento, per effetto del cumulo, del minimo garantito. Tale principio e' stato recentemente riaffermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 184/1988 con la quale, ribadito come "la persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale operazione di omogeneizzazione poiche' esse prevedono alcune residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di razionale giustificazione", e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge e di quella dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Con il principio in esame si pongono in contrasto le norme dell'art. 1 della citata legge n. 1339/1962 e dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 613/1966 nelle parti non attinte dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 184/1988, essendo non meno privo di razionale giustificazione il persistente divieto di integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria rispetto al corrispondente divieto, oggi non piu' vigente, di integrazione al minimo della stessa pensione di riversibilita' per chi sia titolare di pensione diretta a carico dello Stato, nonche' il divieto di integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione commercianti nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa gestione, rispetto al corrispondente divieto, ormai venuto meno, di integrazione al minimo di pensione di vecchiaia erogata dalla gestione predetta per chi sia titolate di pensione diretta a carico dell'a.g.o. o dello Stato, o delle Ferrovie dello Stato o della Cassa di previdenza degli enti locali. E cio', a maggior ragione quando si consideri l'equiparazione, operata dal legislatore ai fini ostativi della integrazione, di ogni tipo di "pensione, sia essa a carico dell'a.g.o., o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa ovvero a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni".