IL TRIBUNALE
    Letti ed esaminati gli atti di causa;
                          CONSIDERATO IN FATTO
      che,  con  ricorso  al pretore di Trieste in funzione di giudice
 del lavoro, Oblak Bruna e Zaccaria Odilla, titolari  di  pensione  di
 riversibilita'  nella gestione speciale artigiani e, rispettivamente,
 in quella commercianti dell'I.N.P.S.,  hanno  convenuto  in  giudizio
 detto   istituto   per  sentirlo  condannare  all'integrazione  della
 pensione al trattamento minimo di legge, integrazione che  era  stata
 loro negata per essere i medesimi titolari di pensione di invalidita'
 a carico dell'a.g.o. e di vecchiaia a carico della gestione  speciale
 commercianti dell'I.N.P.S.;
      che,  sull'opposizione  dell'ente  convenuto, l'adito pretore ha
 ritenuto di accogliere la domanda  dei  ricorrenti  alla  luce  della
 sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale;
      che  contro  tale  decisione,  pronunciata  il  21  giugno 1988,
 l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale  deducendo  che  al
 caso  in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione
 di incostituzionalita' degli artt. 2 della legge n.  1338/1962  e  23
 della  legge  n.  153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al
 minimo le pensioni di  riversibilita'  concorrenti  con  le  pensioni
 dirette,  qualora  entrambe  siano  poste a carico dell'assicurazione
 generale  obbligatoria,  e  cio'  in  quanto  nella  fattispecie   in
 relazione  alla  Oblak  la  pensione  diretta  a  carico  dell'a.g.o.
 concorre con pensione  di  riversibilita'  a  carico  della  gestione
 speciale  per  gli  artigiani  e non con pensione di riversibilita' a
 carico dell'a.g.o., mentre per quanto concerne la  Zaccaria  entrambe
 le  pensioni  di  riversibilita'  e  di vecchiaia sono a carico della
 gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S.;
      che,  a  giudizio del collegio, le fattispecie sono disciplinate
 non dalle citate norme degli artt. 2 della legge n.  1338/1962  e  23
 della  legge  n.  153/1969,  bensi',  quanto  alla  Oblak,  da quella
 dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,  n.  1339,  secondo  cui  "il
 trattamento  minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro
 che  percepiscono  altre   pensioni   a   carico   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti o di
 altre forme di previdenza sostitutive di detta  assicurazione  o  che
 non  hanno  dato  titolo  ad  esclusione o esonero dall'assicurazione
 stessa, ovvero a carico della gestione  speciale  per  i  coltivatori
 diretti,  mezzadri  e  coloni  qualora  per  effetto  del  cumulo  il
 pensionato  fruisca  di  un  trattamento  complessivo   di   pensione
 superiore  al  minimo  garantito"; e, quanto alla Zaccaria, da quella
 dell'art. 19, secondo comma, della legge  22  luglio  1966,  n.  613,
 secondo  cui  "il  trattamento  minimo di cui al comma precedente non
 spetta a coloro  che  percepiscono  altre  pensioni  a  carico  della
 assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
 ed i superstiti e di altre forme  di  previdenza  sostitutiva  o  che
 hanno   dato   titolo  ad  esclusione  o  esonero  dell'assicurazione
 predetta, ovvero a carico di  altre  assicurazioni  obbligatorie  per
 pensioni  a  favore  di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del
 cumulo, il  pensionato  fruisca  di  un  trattamento  complessivo  di
 pensione superiore al minimo anzidetto";
      che  il  tribunale  ritiene  di  dover  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale dei citati  articoli  1  della  legge  n.
 1339/1962  e  19 della legge n. 613/1966 nella parte in cui escludono
 il diritto all'integrazione al trattamento minimo della  pensione  di
 riversibilita'    erogata    dalla    gestione   speciale   artigiani
 dell'I.N.P.S.  per  chi   sia   titolare   di   pensione   a   carico
 dell'assicurazione   generale   obbligatoria,  nonche'  quello  della
 pensione  di   riversibilita'   erogata   dalla   gestione   speciale
 commercianti dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione diretta a
 carico della medesima gestione speciale;
    Tanto premesso;
                           OSSERVA IN DIRITTO
    La  proposta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante
 ai  fini  del  decidere,  posto  che  il  presente   giudizio   verte
 sull'applicazione  di  norme  che  comporterebbero  il  rigetto della
 domanda delle ricorrenti Zaccaria Odilia e Oblak Bruna.
    A  tale  riguardo,  e',  invero, utile considerare che con recente
 sentenza 10-18 febbraio 1988, n.  184,  la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della citata  legge  n.  1339/1962  nella  parte  in  cui  non
 consente  l'integrazione  al  minimo della pensione di riversibilita'
 erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei  titolari
 di  pensione  diretta a carico dello Stato allorche', per effetto del
 cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge, ma non  anche
 nella  parte  in  cui  non  consente  l'integrazione  suddetta di una
 pensione a carico della gestione artigiani se concorrente  con  altra
 pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Con   la  medesima  sentenza  la  Corte  ha,  inoltre,  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19,  secondo  comma,  della
 citata   legge   n.   613/1966  "nella  parte  in  cui  non  consente
 l'integrazione al minimo della pensione di  vecchiaia  erogata  dalla
 gestione  speciale  commercianti per i titolari di pensione diretta a
 carico dello Stato,  delle  Ferrovie  dello  Stato,  della  Cassa  di
 previdenza  degli  enti  locali,  e  di  altri  trattamenti  a carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto  del
 cumulo,  venga superato il minimo garantito dalla legge" ma non anche
 nella parte in  cui  non  consente  l'integrazione  suddetta  di  una
 pensione  di  riversibilita'  a carico della gestione commercianti se
 concorrente con altra pensione a carico della medesima gestione.
    Da  cio'  il  permanente  divieto  di integrazione al minimo delle
 pensioni di riversibilita' in godimento alle  parti  appellate  e  la
 conseguente  rilevanza  della  prospettata  questione di legittimita'
 costituzionale.
    Quest'ultima  deve,  altresi',  ritenersi, ad avviso del collegio,
 non manifestamente infondata.
    Va,  a  tale riguardo, ricordato come dalle sentenze nn. 230/1974,
 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985 puo'  desumersi  il  principio
 generale  per  cui  il diritto all'integrazione al trattamento minimo
 della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalle gestioni speciali per  i
 lavoratori   autonomi   dello  stesso  istituto  deve  essere  sempre
 riconosciuto, senza alcuna limitazione per  effetto  del  cumulo  con
 altra  pensione  statale  o  di  altri  enti  pubblici,  ponendosi in
 contrasto con il principio d'eguaglianza di  cui  all'art.  3,  primo
 comma,  della Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale
 diritto nella ricordata  ipotesi  di  superamento,  per  effetto  del
 cumulo, del minimo garantito.
    Tale  principio  e'  stato  recentemente  riaffermato  dalla Corte
 costituzionale nella sent. n. 184/1988 con la  quale,  ribadito  come
 "la   persistente   vigenza   delle  norme  impugnate  ostacola  tale
 operazione di omogeneizzazione poiche' esse prevedono alcune  residue
 ipotesi  di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di
 razionale  giustificazione",  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale della norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 12
 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente  l'integrazione
 al  minimo  della  pensione  di riversibilita' erogata dalla gestione
 speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione  diretta  a
 carico  dello Stato allorche', per effetto del cumulo, venga superato
 il minimo garantito dalla legge e di  quella  dell'art.  19,  secondo
 comma,  della  legge  22  luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non
 consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata
 dalla  gestione  speciale  commercianti  per  i  titolari di pensione
 diretta a carico: dello Stato,  delle  Ferrovie  dello  Stato,  della
 Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria allorche', per  effetto  del
 cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.
    Con  il  principio  in  esame  si  pongono  in  contrasto le norme
 dell'art. 1 della citata legge n. 1339/1962 e dell'art.  19,  secondo
 comma,  della  citata legge n. 613/1966 nelle parti non attinte dalla
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui  alla  sentenza
 n.  184/1988,  essendo non meno privo di razionale giustificazione il
 persistente divieto di  integrazione  al  minimo  della  pensione  di
 riversibilita' a carico della gestione artigiani nei confronti di chi
 sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
 obbligatoria  rispetto  al  corrispondente  divieto,  oggi  non  piu'
 vigente,  di  integrazione  al  minimo  della  stessa   pensione   di
 riversibilita'  per  chi  sia  titolare  di pensione diretta a carico
 dello Stato, nonche' il  divieto  di  integrazione  al  minimo  della
 pensione  di  riversibilita' a carico della gestione commercianti nei
 confronti di chi sia titolare di  pensione  diretta  a  carico  della
 stessa  gestione,  rispetto  al  corrispondente divieto, ormai venuto
 meno, di integrazione al minimo  di  pensione  di  vecchiaia  erogata
 dalla  gestione  predetta  per chi sia titolate di pensione diretta a
 carico dell'a.g.o. o dello Stato, o  delle  Ferrovie  dello  Stato  o
 della Cassa di previdenza degli enti locali.
    E  cio',  a  maggior  ragione quando si consideri l'equiparazione,
 operata dal legislatore ai fini ostativi della integrazione, di  ogni
 tipo di "pensione, sia essa a carico dell'a.g.o., o di altre forme di
 previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo
 a  esclusione  o  esonero  dall'assicurazione  stessa ovvero a carico
 della  gestione  speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni".