ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, secondo
 comma,  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140   (Miglioramento   e
 perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
 sociale), promossi con due ordinanze emesse il  1›  giugno  1988  dal
 Pretore  di  Torino,  iscritte  rispettivamente  ai nn. 577 e 578 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  1989  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi
 contro l'I.N.P.S.  per  ottenere  la  maggiorazione  del  trattamento
 pensionistico  introdotta  dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in
 favore degli ex combattenti non aventi diritto  alle  provvidenze  di
 cui  alla  legge  n.  336  del  1970,  l'adito Pretore di Torino, con
 ordinanza del 1› giugno 1988 (r.o. n.  577/1988),  ha  sollevato,  in
 riferimento    all'art.    3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in
 cui  esclude  il  diritto  alla  predetta  maggiorazione  per  gli ex
 combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di  pensioni
 con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
      che  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  tale termine non sarebbe
 razionalmente giustificato, neppure considerando  che  esso  coincide
 con  quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
 in relazione alla corresponsione dei  benefici  agli  ex  combattenti
 gia' dipendenti pubblici;
      che  innanzi  alla  Corte si e' costituita la parte privata che,
 nell'aderire   alle   conclusioni   dell'Autorita'   remittente,   ha
 sottolineato  l'arbitrarieta'  del  medesimo  termine temporale anche
 alla luce dell'art. 38 Cost.;
      che  identica  questione e' stata sollevata con altra ordinanza,
 in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino,  nel
 procedimento   civile   di   analogo  contenuto  tra  Luigi  Savio  e
 l'I.N.P.S.;
      che  nel  secondo  giudizio ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei ministri, per il tramite  dell'Avvocatura  Generale
 dello   Stato,   la   quale,   in   linea  preliminare,  ha  eccepito
 l'inammissibilita' della questione - risolventesi, a suo  avviso,  in
 una  generica  doglianza  di  violazione  dell'art.  3  Cost. - e, in
 subordine, ha concluso, comunque, per la  sua  infondatezza,  negando
 che  la  norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparita' di
 trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non  sarebbe  censurabile
 la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una
 certa data la retroattivita' delle leggi;
    Considerato  che  i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica
 questione;
      che   dopo   il   deposito   dell'ordinanza   di  rimessione  e'
 sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6)  ha
 riconosciuto   il   diritto  ad  una  maggiorazione  del  trattamento
 pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6,
 comma  primo,  della  legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con
 decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
      che  pertanto  si rende necessaria la restituzione degli atti ai
 giudici remittenti perche' riesaminino la rilevanza della questione;