ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Spano' Salvatore e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza 13 giugno 1988 (R.O. n. 610 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte in cui non comprendono nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, l'indennita' integrativa speciale; che, secondo il giudice remittente tali articoli contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in quanto, essendo ormai i ferrovieri, per effetto della legge n. 210 del 1985, "dipendenti privati di un ente pubblico economico", si sarebbe venuta a creare un'irragionevole sperequazione fra di essi e tutti gli altri dipendenti di enti pubblici economici, "per i quali il trattamento di fine rapporto comprende anche la componente retributiva legata alle variazioni del costo della vita"; Considerato che l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210 del 1985, dispone che, fin quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato "rimane fermo il trattamento in atto"; che tale trattamento, a norma dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, non comprende nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita l'indennita' integrativa speciale; che il permanere, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti; che questa Corte, con la sentenza n. 220 del 1988, ha dichiarato inammissibile (con riferimento alla situazione normativa esistente al momento), perche' vo'lta a censurare scelte riservate alla discrezionalita' legislativa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, cosi' come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 1177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali; che, pertanto, anche la questione sollevata dal Pretore di Firenze appare manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalita' legislativa l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.