ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza  a  favore
 del  personale  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie dello Stato) e
 dell'art. 21, quarto comma,  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210
 (Istituzione   dell'ente   "Ferrovie   dello  Stato"),  promosso  con
 ordinanza emessa il  13  giugno  1988  dal  Pretore  di  Firenze  nei
 procedimenti   civili   riuniti   vertenti  tra  Spano'  Salvatore  e
 l'O.P.A.F.S., iscritta al  n.  610  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 46, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il Pretore di Firenze, con ordinanza 13 giugno 1988
 (R.O. n. 610  del  1988),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e
 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte  in
 cui  non  comprendono  nella retribuzione utile per il trattamento di
 fine  rapporto  dei  dipendenti  dell'Ente  Ferrovie   dello   Stato,
 l'indennita' integrativa speciale;
      che,    secondo    il    giudice    remittente   tali   articoli
 contrasterebbero con gli artt. 3,  36  e  38  della  Costituzione  in
 quanto,  essendo  ormai  i ferrovieri, per effetto della legge n. 210
 del 1985, "dipendenti privati di  un  ente  pubblico  economico",  si
 sarebbe  venuta a creare un'irragionevole sperequazione fra di essi e
 tutti gli altri dipendenti di enti pubblici economici, "per  i  quali
 il  trattamento  di  fine  rapporto  comprende  anche  la  componente
 retributiva legata alle variazioni del costo della vita";
    Considerato  che  l'art.  21, quarto comma, della legge n. 210 del
 1985, dispone  che,  fin  quando  non  sara'  disciplinato  l'assetto
 generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori
 dipendenti, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello  Stato  "rimane
 fermo il trattamento in atto";
      che  tale  trattamento,  a norma dell'art. 14 della legge n. 829
 del 1973, non comprende nella  base  di  calcolo  dell'indennita'  di
 buonuscita l'indennita' integrativa speciale;
      che  il  permanere,  per  i  dipendenti dell'Ente ferrovie dello
 Stato,  del  trattamento  previdenziale  e  pensionistico  precedente
 all'emanazione  della  legge  n.  210  del 1985, appare frutto di una
 scelta legislativa  discrezionale,  non  irragionevole  in  relazione
 all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla
 previsione di  una  nuova  disciplina  contestualmente  alla  riforma
 generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori
 dipendenti;
      che questa Corte, con la sentenza n. 220 del 1988, ha dichiarato
 inammissibile (con riferimento alla situazione normativa esistente al
 momento),   perche'   vo'lta   a   censurare  scelte  riservate  alla
 discrezionalita'   legislativa,   la   questione   di    legittimita'
 costituzionale,  sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
 Costituzione, degli artt. 3 e 38 del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.
 1032,  cosi' come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29
 aprile 1976, n. 1177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella  parte
 in  cui  escludono  l'indennita'  integrativa  speciale dalla base di
 calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali;
      che,  pertanto,  anche  la  questione  sollevata  dal Pretore di
 Firenze  appare  manifestamente   inammissibile,   rientrando   nella
 discrezionalita' legislativa l'esclusione dell'indennita' integrativa
 speciale dalla base di  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  dei
 dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.