ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 24, quinto
 comma, del decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55  (Provvedimenti
 urgenti  per  il  settore  della  finanza  locale  per  l'anno 1983),
 convertito nella legge 26 aprile 1983,  n.  131,  con  modificazioni;
 dell'art.  12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria
 1984); dell'art. 25 del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  789,
 sostituito  dall'art.  26  del  decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza
 emessa  il  13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento
 civile vertente tra la s.r.l.  Martin e C. e il Comune  di  Porte  ed
 altra,  iscritta  al  n.737  del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  51,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale
 di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e  C.
 e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e  53  della
 Costituzione,  degli  artt.  24,  quinto  comma, del decreto-legge 28
 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti  urgenti  per  il  settore  della
 finanza  locale  per  l'anno  1983), convertito nella legge 26 aprile
 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della  legge  27  dicembre  1983,
 n.730  (legge  finanziaria  1984);  25  del decreto-legge 30 dicembre
 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del  decreto-legge  28  febbraio
 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale);
      che  le  norme impugnate, secondo il giudice a quo, violerebbero
 l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  "limitando  il   potere,
 attribuito  alle  Provincie  ed  ai  Comuni,  di applicare un tributo
 addizionale sui consumi  di  energia  elettrica  esclusivamente  alle
 forniture   con   potenza   impegnata   non   superiore  a  1000  Kw"
 circoscrivono l'imposizione solo alle  imprese  di  piccole  e  medie
 dimensioni  e  che  avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli
 della capacita' contributiva  risulterebbe  inciso  anche  l'art.  53
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo   che  la  questione  venga  dichiarata  inammissibile  per
 insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione;
    Considerato  che il giudice a quo ha omesso ogni motivazione circa
 la  rilevanza,  ne'  si  evincono  riferimenti  puntuali   circa   la
 fattispecie  oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni
 ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili
 al successivo art. 53;
      che  pertanto  va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;