ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Martin e C. e il Comune di Porte ed altra, iscritta al n.737 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e C. e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983, n.730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale); che le norme impugnate, secondo il giudice a quo, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto "limitando il potere, attribuito alle Provincie ed ai Comuni, di applicare un tributo addizionale sui consumi di energia elettrica esclusivamente alle forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 Kw" circoscrivono l'imposizione solo alle imprese di piccole e medie dimensioni e che avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli della capacita' contributiva risulterebbe inciso anche l'art. 53 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione; Considerato che il giudice a quo ha omesso ogni motivazione circa la rilevanza, ne' si evincono riferimenti puntuali circa la fattispecie oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili al successivo art. 53; che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;