ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; 3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale, determinino una irragionevole disparita' di trattamento a danno di quest'ultima; che e' altresi' censurato, "di riflesso", l'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n.1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' e' ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado - alla Corte d'appello di Torino; Considerato che la questione, gia' proposta dalla stessa Corte d'appello di Torino, e' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale, quanto a quella in esso effettivamente applicabile - e cioe' l'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 - "poiche' non e' dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata 'di riflesso'"; che, poiche' con le tre predette ordinanze la questione e' riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;