ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 1- bis della legge 8 aprile 1988 n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) promosso con ordinanza emessa l' 11 settembre 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Polo Maria Teresa e Zito Rosa iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra data "maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia", il Pretore di Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in quanto, "nel loro combinato disposto", introducono una ingiustificata disparita' di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso dall'abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per questi ultimi subordinato alla condizione dell'alta tensione abitativa del comune in cui l'immobile e' situato; che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate violerebbero il principio di eguaglianza anche perche' comporterebbero una ingiustificata disparita' di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati "ad alta tensione abitativa" e i conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina di Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso trattamento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non abitativo; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno della pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da una interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi disposta in favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe subordinata alla condizione dell'ubicazione in un comune ad alta tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito nel precedente art. 1 per gli immobili ad uso abitativo; che, al contrario, dalla ratio dell'art. 1-bis, aggiunto della legge di conversione, e ancora dall'art. 4- bis si argomenta chiaramente che la detta condizione vale anche per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4- bis per i comuni terremotati; che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i conduttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparita' di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986, comporta un'eccezione al principio di esecutivita' dei provvedimenti giudiziari di condanna, non gia', come suppone il Pretore remittente, un limite arbitrario a una presunta regola di sospensione dell'esecuzione: eccezione giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione abitativa; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;