ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli articoli 1 e 1- bis della legge 8 aprile 1988  n.  108  (Misure
 urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di disponibilita'
 abitative) promosso con ordinanza emessa l'  11  settembre  1988  dal
 Pretore  di  Gravina  in  Puglia nel procedimento civile vertente tra
 Polo Maria Teresa e  Zito  Rosa  iscritta  al  n.  684  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto   che   nel   corso   di   un   processo  di  opposizione
 all'esecuzione di un provvedimento di rilascio  di  immobile  ad  uso
 abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la
 sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra  data
 "maggiore  o  minore  che sara' ritenuta di giustizia", il Pretore di
 Gravina, con ordinanza  dell'11  settembre  1988,  ha  sollevato,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt.  1  e  1-  bis  del
 decreto-legge  8  febbraio  1988, n. 26, convertito con modificazioni
 nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in  quanto,  "nel  loro  combinato
 disposto",  introducono  una ingiustificata disparita' di trattamento
 tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di  immobili
 ad  uso  diverso  dall'abitazione,  il  beneficio  della  sospensione
 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per  questi
 ultimi  subordinato  alla condizione dell'alta tensione abitativa del
 comune in cui l'immobile e' situato;
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente,  le  norme impugnate
 violerebbero   il   principio   di    eguaglianza    anche    perche'
 comporterebbero  una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra i
 conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei  comuni  individuati
 "ad  alta  tensione  abitativa"  e  i  conduttori  di immobili ad uso
 abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina
 di  Puglia),  solo  i  primi  essendo  ammessi  a fruire dello stesso
 trattamento privilegiato  dei  conduttori  di  immobili  ad  uso  non
 abitativo;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  entrambi  gli argomenti addotti a sostegno della
 pretesa violazione  del  principio  di  eguaglianza  muovono  da  una
 interpretazione  puramente  letterale della norma impugnata nel senso
 che la proroga degli sfratti per finita locazione,  ivi  disposta  in
 favore  dei  conduttori  di  immobili ad uso commerciale, non sarebbe
 subordinata alla condizione dell'ubicazione  in  un  comune  ad  alta
 tensione  abitativa,  diversamente da quanto stabilito nel precedente
 art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;
      che,  al  contrario, dalla ratio dell'art. 1-bis, aggiunto della
 legge  di  conversione,  e  ancora  dall'art.  4-  bis  si  argomenta
 chiaramente  che  la  detta  condizione  vale  anche per gli immobili
 adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la  deroga
 stabilita dall'art. 4- bis per i comuni terremotati;
      che,   pertanto,   non  sussiste  la  denunciata  differenza  di
 trattamento tra i conduttori di immobili ad uso  di  abitazione  e  i
 conduttori  di  immobili  ad  uso  diverso,  mentre  la disparita' di
 trattamento tra conduttori di  immobili  ad  uso  abitativo  siti  in
 comuni  non  definiti  ad  alta  tensione abitativa e i conduttori di
 immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui  all'art.
 1  del  d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986,
 comporta un'eccezione al principio di esecutivita' dei  provvedimenti
 giudiziari di condanna, non gia', come suppone il Pretore remittente,
 un  limite  arbitrario  a  una   presunta   regola   di   sospensione
 dell'esecuzione:   eccezione  giustificata  appunto  dalle  peculiari
 situazioni di disagio che caratterizzano le  aree  ad  alta  tensione
 abitativa;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;