ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, legge 8 aprile 1988 n. 108, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988 n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Tabaro Abele ed altra c. Lo Basso Mario iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 prima serie speciale dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita locazione di un immobile ad uso non abitativo, sospesa dall'ufficiale giudiziario in seguito all'entrata in vigore della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il Pretore di Monza, con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1- bis aggiunto al decreto della legge di conversione, il quale per i comuni ad alta intensita' abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; Considerato che il cessato contratto di locazione, al quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, e' stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e quindi e' soggetto al regime (ordinario) degli artt. 27 e sgg. della medesima; che nelle more del giudizio davanti alla Corte e' venuta meno l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale e' subentrato l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione; che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalita' risulta attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo che ha dato origine all'ordinanza del giudice a quo. Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.