ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Verbania (n. 2 ordd.); il 26 maggio 1988 dal Tribunale di Mondovi' (n. 2 ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il 6 maggio 1988 dal Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 395, 457, 458, 463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Protano Concetta nonche' gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; che identica declaratoria d'illegittimita' costituzionale e' stata chiesta, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovi', con due ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88); Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n. 475/88); Livorno, con ordinanza 6 maggio 1988 (Reg. ord. n.551/88); Monza, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 556/88) e Trieste, con ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88); che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione; che nel giudizio promosso dal Tribunale di Foggia, si e' costituita la parte privata Protano Concetta, per chiedere l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale prospettata dall'ordinanza di rimessione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.