ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7 della
 legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,
 del  D.L.  10  luglio  1982, n. 429, recante norme per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e  per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
 per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988
 dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di  Verbania
 (n.  2  ordd.);  il  26  maggio  1988 dal Tribunale di Mondovi' (n. 2
 ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il  6  maggio  1988
 dal  Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e
 il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste,  rispettivamente  iscritte
 ai  nn.  395,  457,  458,  463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto di costituzione di Protano Concetta nonche' gli atti
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88)
 il Tribunale di Torino ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  25,
 secondo   comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius:
 art.  4,  primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
 come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella  parte  in  cui
 prevede,  come  elemento  costitutivo  del  reato,  l'alterazione "in
 misura rilevante" del risultato della dichiarazione;
      che  identica  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale e'
 stata chiesta, in riferimento all'art.  3  ed  all'art.  25,  secondo
 comma,  Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in
 data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovi',  con  due
 ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88);
 Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n.  475/88);  Livorno,
 con  ordinanza  6  maggio  1988  (Reg.  ord.  n.551/88);  Monza,  con
 ordinanza 29 giugno  1988  (Reg.  ord.  n.  556/88)  e  Trieste,  con
 ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88);
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque,
 per l'infondatezza della questione;
      che  nel  giudizio  promosso  dal  Tribunale  di  Foggia,  si e'
 costituita  la  parte  privata   Protano   Concetta,   per   chiedere
 l'accoglimento   della   questione   di  legittimita'  costituzionale
 prospettata dall'ordinanza di rimessione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
 la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25,  secondo  comma,
 Cost.  della  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7 del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.