LA CORTE D'APPELLO O S S E R V A La ratio legis della normativa in tema di ineleggibilita' e' quella di evitare che la particolare posizione professionale del cittadino che intende esercitare il diritto di elettorato passivo possa essere comunque utilizzata ai fini della captatio voti. Per quanto riguarda la categoriea dei farmacisti, l'art. 2, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, prevede che ai titolari di farmacia non si applicano le cause di ineleggibilita' di cui al n. 9 primo comma del predetto articolo, ove gli stessi "richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia". Orbene, il fatto che detta normativa non esclude dalla categoria dei potenziali sostituti i prossimi congiunti, potrebbe comportare la vanificazione della ratio legis surrichiamata, evidente essendo che attraverso la presenza attiva del farmacista sostituto prossimo congiunto si realizza il pericolo della captatio voti. Pertanto, non puo' revocarsi in dubbio che la ripetuta norma cosi' come formulata possa integrare la violazione dell'art. 51 della Costituzione, nella parte in cui sancisce la condizione di "uguaglianza" di tutti i cittadini nell'esercizio di elettorato passivo. In concreto, nella fattispecie in esame, verrebbe a determinarsi una ingiustificata posizione di favore per la sola categoria dei farmacisti, i quali, attraverso un sostituto prossimo congiunto possono realizzare quella captatio voti non voluta dal legislatore e dallo stesso rigorosamente impedita alle altre categorie professionali, di cui ai nn. 1 e segg. del citato art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154. La questione, nella specie, e' senz'altro rilevante ai fini del decidere.