LA CORTE D'APPELLO
                             O S S E R V A
    La  ratio  legis  della  normativa  in  tema di ineleggibilita' e'
 quella di evitare che  la  particolare  posizione  professionale  del
 cittadino  che  intende  esercitare  il diritto di elettorato passivo
 possa essere comunque utilizzata ai fini della captatio voti.
    Per quanto riguarda la categoriea dei farmacisti, l'art. 2, quarto
 comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, prevede che ai titolari di
 farmacia  non si applicano le cause di ineleggibilita' di cui al n. 9
 primo comma del predetto articolo,  ove  gli  stessi  "richiedano  la
 sostituzione,  per  la  durata  del  mandato,  con  altro  farmacista
 iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed
 economica della farmacia".
    Orbene,  il  fatto che detta normativa non esclude dalla categoria
 dei potenziali sostituti i prossimi congiunti, potrebbe comportare la
 vanificazione  della  ratio legis surrichiamata, evidente essendo che
 attraverso la  presenza  attiva  del  farmacista  sostituto  prossimo
 congiunto si realizza il pericolo della captatio voti.
    Pertanto, non puo' revocarsi in dubbio che la ripetuta norma cosi'
 come formulata possa  integrare  la  violazione  dell'art.  51  della
 Costituzione,   nella   parte   in  cui  sancisce  la  condizione  di
 "uguaglianza" di  tutti  i  cittadini  nell'esercizio  di  elettorato
 passivo.
    In  concreto,  nella fattispecie in esame, verrebbe a determinarsi
 una ingiustificata posizione di favore  per  la  sola  categoria  dei
 farmacisti,  i  quali,  attraverso  un  sostituto  prossimo congiunto
 possono realizzare quella captatio voti non voluta dal legislatore  e
 dallo    stesso   rigorosamente   impedita   alle   altre   categorie
 professionali, di cui ai nn. 1 e segg. del citato art. 2 della  legge
 23 aprile 1981, n. 154.
    La  questione,  nella  specie, e' senz'altro rilevante ai fini del
 decidere.