IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  a  carico di Bonassin Bruno e
 Carmassi Bruna;
   Premesso che:
      1) i predetti sono stati condannati con sentenza 20 gennaio 1986
 di questo pretore, conferma dalla corte di appello di Firenze  il  29
 gennaio  1987  e  divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art.
 20, lettera b), della legge  28  febbraio  1985,  n.  47;  con  detta
 sentenza  e'  stata  disposta la demolizione del manufatto abusivo ai
 sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985;
      2)  con provvedimento 24 settembre 1987 il pretore, ritenendo di
 dover curare,  ex  art.  587  del  c.p.p.,  l'esecuzione  della  pena
 accessoria, ha determinato i tempi e le modalita' di esecuzione della
 disposta demolizione;
      3)  avverso  detto  provvedimento  i  condannati  hanno proposto
 incidente  di  esecuzione  sostenendo  la  natura  di   provvedimento
 amministrativo dell'ordine di demolizione, e chiedendo la sospensione
 dell'esecuzione dello stesso  ex  art.  44  della  legge  n.  47/1985
 essendo stata presentata, come da documentazione allegata, domanda di
 sanatoria per un preesistente manufatto;
      4)  con  ordinanza  30  novembre  1987  il  pretore  ha respinto
 l'istanza ribadendo la natura di pena accessoria della previsione  di
 cui all'art. 7 citato;
      5)  hanno  proposto  ricorso  per  Cassazione  i  condannati; il
 pretore ha disposto la sospensione della esecuzione  della  ordinanza
 24 settembre 1987 ex art. 631 del c.p.p.;
      6)  con  sentenza  n. 923/1988 la suprema Corte di cassazione ha
 annullato l'ordinanza impugnata, con  rinvio  a  questo  pretore  per
 nuovo  esame,  ritenendo  l'ordine di demolizione non pena accessoria
 bensi' sanzione amministrativa, con la conseguenza che  detto  ordine
 "dato  dal  giudice  con la sentenza di condanna passata in giudicato
 deve essere revocato dallo stesso giudice quando  (o  nei  limiti  in
 cui)  e' incompatibile con un provvedimento adottato dalla competente
 autorita' amministrativa";
      7)  i  condannati  hanno prodotto copia della domanda di condono
 edilizio presentata dal Bonassin al comune di Lucca  il  24  dicembre
 1985  concernente  un  manufatto  su  cui  e'  stato  posto in essere
 l'intervento edilizo oggetto della sentenza di condanna in esame;
      8) osservando i principi statuiti dalla suprema Corte il pretore
 dovra' accertare l'esito  del  procedimento  di  condono  verificando
 quali siano stati i provvedimenti adottati dall'autorita' comunale, o
 se l'interessato abbia provveduto al  pagamento  di  tutte  le  somme
 (art.  35,  dodicesimo  comma,  della  legge n. 47/1985), provvedendo
 quindi  a  revocare  la  sanzione  amministrativa  ovvero   a   darne
 esecuzione  con  le  modalita'  di cui all'art. 27 della legge citata
 (cosi' trasmettendo al sindaco gli atti);
      9)  senonche'  ritiene  il  pretore  che l'art. 7, ultimo comma,
 della legge citata, nella interpretazione prima  riferita,  contrasti
 con  gli  artt.  104,  primo  comma,  e  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
      10)  gli  indicati  parametri  vanno  invocati  per sottolineare
 l'indebito esercizio del potere legislativo a scapito di attribuzioni
 proprie   del   potere   giudiziario,   direttamento   connesse   con
 l'indipendenza della magistratura.
    Conferendo al giudice il potere-dovere di assumere, nella sentenza
 penale di condanna, massima espressione della  giurisdizione  penale,
 un  provvedimento  di  natura  amministrativa  si  rende  inevitabile
 l'interferenza dei poteri conferiti dalla  legge  n.  47/1985  citata
 alla   p.a.   con   la   funzione   giurisdizionale,  in  particolare
 condizionando l'esercizio di detta funzione, pur nella  anomalia  del
 caso  (provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di funzione
 giurisdizionale), agli assunti del potere amministrativo.
    Sotto  un  ulteriore  e  diverso  profilo i parametri in questione
 vanno richiamato per contestare la legittimita' del conferimento alla
 p.a.   del   potere  di  intervenire  sull'esercizio  della  funzione
 giurisdizionale fino ad imporre la modifica di  statuizione,  ovvero,
 fino   a  dare  essa  esecuzione  a  provvedimento  assunto  in  sede
 giurisdizionale.
    Il  principio di indipendenza della magistratura sancito dall'art.
 104 della Costituzione con  riguardo  ad  ogni  giudice,  in  stretta
 correlazione con l'autonomia dell'ordine giudiziario, ed il principio
 della soggezione del giudice soltanto alla legge, statuito  dall'art.
 101,  secondo  comma,  della  Costituzione, risultano scalfiti da una
 norma che, affidando all'autorita' giudiziaria  il  potere-dovere  di
 adottare un provvedimento sanzionatorio avente natura amministrativa,
 condiziona ad atti di un'autorita' amministrativa (che possono essere
 diversi   a   seconda   della   fattispecie,  ma  sempre  vincolanti)
 l'esercizio   della   funzione   giurisdizionale   in   un    momento
 particolarmente delicato del processo qual'e' quello dell'esecuzione;
      11) l'eccezione di costituzionalita' illustrata e' rilevante nel
 presente  procedimento  dato  che,  allo  stato,  dovrebbero   essere
 accertate le decisioni dell'autorita' amministrativa sulla domanda di
 condono edilizio, con conseguente  assunzione  di  determinazioni  da
 parte di questa a.g. in ordine alla sorte dell'ordine di demolizione;
      12)   va   osservato,   infine,  che  la  dedotta  questione  di
 legittimita'  costituzionale  appare  proponibile  in  questa   fase,
 essendo  sorta  e  divenuta  rilevante  soltanto dopo il passaggio in
 giudicato della sentenza, evidenziandosi il  rilevato  contrasto  non
 gia'  al  momento  della  mera  pronuncia dell'ordine di demolizione,
 bensi' proprio nella fase della sua esecuzione;