IL PRETORE PREMESSO che Pellegrini Ersilia Moio Gaetano sono imputati del reato p.e p. dall'art. 20 della legge n. 47/1985 e 110 del c.p. per avere in concorso tra loro, realizzato opere di recinzione e di edificazione di una rimessa coperta in materiale prefabbricato su un terreno di loro proprieta' sito in loc. Val Romana nei pressi della linea ferroviaria Foligno-Terontola a Tuoro S.T. in assenza della prescritta concessione edilizia; che le opere assunte abusive venivano eseguite sulla fine dell'anno 1985; che entrambi i prevenuti hanno tempestivamente ottemperato all'ordine di demolizione emesso dal sindaco con provvedimento n. 327 del 23 gennaio 1986 quanto alla Pellegrini, e con provvedimento n. 431 del 29 settembre 1987 quanto a Moio; che la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi sono certificate da apposite attestazioni versate in atti, rilasciate dall'ufficio tecnico comunale in data 29 marzo 1989; che i prevenuti sono stati tratti in giudizio all'odiierno dibattimento con l'imputazione di cui in atti, per rispondere del reato contestato; che in questa sede la difesa degli imputati ha, mediante apposita istanza, sollevato questione di legittimita' costituzionale, con riguardo alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, avverso l'art. 22 della legge n. 47/1985, la' dove non prevedre l'estinzione dei reati contravvenzionali, anche per il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive, con cio' ripristinando pienamente la situazione di legalita' in ordine all'assetto urbanistico edilizio del territorio; CONSIDERATO che la questione solelvata si mostra non manifestamente infondata, in quanto l'art. 22, terzo comma, della legge n. 47/1985 prevede come meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria, mentre, secondo i termini e i motivi dell'istanza di cui sopra, nessuna ipotesi estintiva e' stabilita dalla legge medesima per quando l'interessato abbia eliminato, prima della condanna, il manufatto abusivo, ricreando, sotto ogni profilo ed in buona sostanza, tutte quante le condizioni di legittimita' in capo allo stato dei luoghi, legittimita' lesa dalla consumata violazione; che l'interesse generale della collettivita' a vedere rispettato il territorio in osservanza della normativa urbanistica e' in pari grado garantito sia quando uno stato di fatto, che costituisce una sicura violazione, venga poi corretto col rilascio di una successiva concessione in sanatoria, sia quando si elimini un'opera abusiva e si ristabilisca materialmente la situazione precedente; che, pertanto, non appare, sotto alcun profilo, giustificata la diversita' di trattamento riservata a chi, pur avendo inizialmente violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la concessione in sanatoria, rispetto a colui che abbia, invece, addirittura eliminato l'opera oggetto della violazione; che, a ben guardare, le due situazioni, al momento del raggiunto ripristino della legalita' in partenza attentata, si presentano sostanzialmente caratterizzate da connotati identici, poiche' nel caso di rilascio di concessione in sanatoria la legalita', con conseguente salvaguardia dell'interesse generale, e' riottenuta attraverso il rilascio di un provvedimento che sancisce la non incompatibilita' dell'opera prima abusiva con gli strumenti urbanistici, mentre, nel caso di ottemperanza all'ordine di demolizione, quella stessa legalita' viene fatta parimenti salva, in uno con l'interesse collettivo sotteso, mediante la definitiva eliminazione dell'opera abusiva ed il riconseguimento di un sicuro ed innegabile stato di compatibilita' urbanistico-edilizia; che gli effetti raggiunti nelle due ipotesi si mostrano ad evidenza realisticamente equipollenti, tanto che, il non aver riconnesso all'evenienza della demolizione il beneficio dell'esito estintivo, cosi' come previsto per il rilascio di concessione in sanatoria, pone seri dubbi di costituzionalita' intorno all'art. 22 della legge n. 47/1985 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto illogico un trattamento differenziato in capo a situazioni atteggiate in modi avvertibilmente analogo; Ritenuto che la questione in argomento appare incontestabilmente rilevante per la definizione del presente procedimento penale, atteso che, in caso di accoglimento della prospettata eccezione di incostituzionalita', gli imputati non potrebbero essere assoggettati a pena; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;