LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dalla
 "Autotrasporti Fabbri S.n.c.; Fabbri Eros;  Fabbri  Giuliana;  Fabbri
 Italina; eredi di Fabbri Ubaldo, avverso l'ufficio imposte dirette di
 Domodossola;
    Letti gli atti;
    Sentiti l'avv. Arnaldo Bertolini per i ricorrenti e, per l'ufficio
 imposte dirette di Domodossola, il dott. Mario Selvaggio;
    Udito il relatore Mario Piscitello;
                           RITENUTO IN FATTO
    La  Societa'  autotrasporti Fabbri di Eros Fabbri e C. S.n.c., con
 sede in Villadossola, via Bianchi Novello, 204, in persona del  socio
 amministratore  e  legale  rappresentante  Fabbri Eros, elettivamente
 domiciliata in Verbania Intra, via V Aprile,  50,  presso  lo  studio
 dell'avv.  Arnaldo Bertolini, che la rappresenta ed assiste in base a
 procura speciale, in data 9 aprile 1985 proponeva  un  unico  ricorso
 contro  tre  distinti  avvisi  di  accertamento con i quali l'ufficio
 imposte dirette di Domodossola aveva rettificato in via  analitica  -
 ai  sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973
 - il reddito di impresa minore  elevandolo  da  L.  13.624.000  a  L.
 52.895.000  per il 1979, da L. 15.886.000 a L. 44.270.000 per il 1980
 e da L.  19.668.000 a L. 56.408.000 per il 1981.
    Fabbri Eros, Fabbri Giuliana, Fabbri Italina e gli eredi di Fabbri
 Ubaldo - soci dell'anzidetta societa' - tutti rappresentati e  difesi
 dall'avv.  Arnaldo  Bertolini  ed  elettivamente  domiciliati nel suo
 studio in Vebania Intra, via V Aprile 50, in data  23  novembre  1985
 proponevano un ricorso ciascuno contro gli avvisi di accertamento con
 i quali l'ufficio imposte dirette di  Domodossola  aveva  imputato  a
 ciascuno  di  loro  -  ai  sensi  dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973,
 proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili  -  il
 reddito  accertato  per  gli  anni  1979,  1980 e 1981 a carico della
 societa'.
    I  ricorrenti  chiedevano  a  questa commissione di dichiarare non
 conseguiti i maggiori redditi accertati  e,  a  sostegno  della  loro
 domanda,  adducevano  dotte  argomentazioni  giuridiche e producevano
 molti documenti contabili.
    L'ufficio imposte dirette di Domodossola resisteva ai ricorsi.
    La decisione dei ricorsi, a parere di questo collegio, deve essere
 preceduta  dalla  soluzione  di   una   questione   di   legittimita'
 costituzionale.
    Sebbene la Corte costituzionale abbia da tempo affermato (sent. n.
 287/1974) e recentemente riaffermato (sent. n. 50/1989) il  carattere
 di organo giurisdizionale delle commissioni tributarie per struttura,
 funzioni e finalita', e la giurisdizionalita' del procedimento che si
 svolge  dinanzi  alle  stesse, la legge ordinaria non assicura quella
 situazione di  indipendenza  che  la  Costituzione  vorrebbe  venisse
 assicurata  ai giudici delle giurisdizioni speciali e quindi anche ai
 componenti delle commissioni tributarie (art. 108, secondo comma  "La
 legge  assicura  la  indipendenza  dei  giudici  delle  giurisdizioni
 speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
 partecipano all'amministrazione della giustizia".
    L'indipendenza  voluta dalla Costituzione mira a garantire giudizi
 imparziali, ma non vi puo' essere giudizio imparziale e,  in  qualche
 caso, il giudizio potrebbe non essere concluso, quanto meno nei tempi
 previsti  dalla  legge,  senza  una  piena  autonomia   organizzativa
 nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
    La  stessa Corte costituzionale, in una sua notissima sentenza, ha
 chiaramente precisato che "Il magistrato deve essere indipendente  da
 poteri  e  da  interessi  estranei  alla  giurisdizione" (sentenza n.
 18/1989).
    Tuttavia,  l'attivita'  e  il  funzionamento  di molte commissioni
 tributarie ed, in particolare, di  questa  commissione  e  di  questo
 collegio dipendono da un'autorita' estranea alla giurisdizione.
    Uno  dei  componenti  di questo collegio e' dipendente dello Stato
 (professore di discipline giuridiche ed economiche presso un istituto
 tecnico  commerciale)  il  quale puo' svolgere le funzioni di giudice
 tributario   se   e   quando   viene    autorizzato    dall'autorita'
 amministrativa dalla quale dipende e cioe' da un preside.
    E'  pur  vero che i dipendenti pubblici chiamati a far parte quali
 componenti delle commissioni tributarie debbono essere autorizzati in
 base  a  quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 dipartimento per la funzione pubblica, con la nota n.   8017/10.0.337
 del  31  marzo  1988  -  ad  assentarsi  dal  servizio  per  il tempo
 necessario per l'espletamento del mandato.
    Ed  e'  anche  vero  che l'espletamento del mandato dei componenti
 delle commissioni tributarie non si esaurisce nel giorno  in  cui  si
 svolge  l'udienza  di  discussione dei ricorsi, in quanto richiede il
 preventivo studio dei ricorsi dei  quali  il  singolo  componente  e'
 relatore,   eventuali  adempimenti  istruttori,  la  redazione  della
 motivazione delle decisione etc.
    E  il  tempo  necessario  per  lo  svolgimento delle attivita' che
 precedono e che seguono l'udienza di discussione - a parere di questo
 collegio - non e' quantificabile con esattezza, dipendendo dal numero
 e dalle difficolta' delle questioni che vengono, di volta  in  volta,
 esaminate.
    L'attivita'  e il funzionamento delle commissioni tributarie delle
 quali fanno parte dipendenti  pubblici  sono  quindi  subordinate  ad
 autorizzazioni  che  autorita'  "estranee alla giurisdizione" debbono
 concedere, ma che potrebbero non concedere.
    Nel  caso  in  esame,  la questione di legittimita' costituzionale
 assume concreta rilevanza in quanto il  collegio,  in  considerazione
 della  complessita' dei ricorsi da decidere, ritiene, in applicazione
 della norma di cui all'art. 20, terzo comma, del  d.P.R.  26  ottobre
 1972,  n.  636  (nel  testo  modificato  dal  d.P.R. n. 739/1981), di
 "rinviare la decisione di  non  oltre  trenta  giorni"  e  quindi  di
 fissare ad altro giorno la prosecuzione della camera di consiglio, il
 cui  svolgimento,  pero',  sarebbe  subordinato  ad  una  discutibile
 autorizzazione di un'autorita' estranea alla giurisdizione.
    Pertanto,   a   parere   di  questo  collegio,  la  normativa  sul
 contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  636,  modificato
 dal  d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) - nella parte in cui non prevede
 che i dipendenti dello Stato - componenti di  commissione  tributaria
 possano  assentarsi  dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo
 necessario  per  l'espletamento  del  mandato,  potrebbe  essere   in
 contrasto con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
    La  suddetta  questione,  per  le argomentazioni esposte, a questo
 collegio appare "non manifestamente infondata" ed  anche  "rilevante"
 ai  fini  della  decisione  di  questi ricorsi, in quanto concerne la
 composizione dell'organo giudicante.