ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 (Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9 (Modificazione della l. 24 gennaio 1979 n. 18 per l'eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 nel procedimento tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau, il Pretore di Gubbio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della l. 24 gennaio 1979, n. 18, cosi' come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1989, n. 9, in riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Cost.; che il Pretore - premesso che il Paggi aveva chiesto l'inibizione ex art. 700 cod. proc. civ. della candidatura della Payraudeau, dalla stessa preannunciata, a membro del Parlamento europeo quale rappresentante dell'Italia - prospettava il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 51, comma primo e secondo, Cost., il quale, riservando le cariche elettorali ai soli cittadini dello Stato ed agli italiani non appartenenti alla Repubblica, sembrava escludere l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, deduceva l'inammissibilita' della questione, e, in subordine, la non fondatezza, sul rilievo che il cit. art. 51 Cost. concerne soltanto le istituzioni appartenenti all'ordinamento nazionale; successivamente l'interveniente depositava memoria e, in allegato, copia di un telegramma del Ministero dell'interno, del 23 maggio 1989; Considerato, preliminarmente, che la candidatura elettorale, la quale costituisce il presupposto indispensabile per la rilevanza della prospettata questione, non sussisteva nella fattispecie alla data dell'ordinanza di remissione, avendo la Payraudeau espresso in proposito una mera intenzione, ne' detta candidatura peraltro e' successivamente sopravvenuta, in quanto, come attestato dal competente Ministero dell'interno, la Payraudeau non risulta compresa in alcuna delle liste presentate agli uffici delle cinque circoscrizioni elettorali entro il termine perentorio del 10 maggio 1989; che cio', rende evidente in limine come difetti il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo, per cui, senza occuparsi di altri profili di ordine processuale e sostanziale, la Corte deve pronunciare la manifesta inammissibilita' della medesima; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;