ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, secondo
 comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 (Elezioni dei rappresentanti
 dell'Italia  al  Parlamento  europeo),  come  modificato dall'art. 1,
 primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9 (Modificazione della l.
 24  gennaio  1979 n. 18 per l'eleggibilita' al Parlamento europeo dei
 cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  5  aprile  1989 dal Pretore di Gubbio nel
 procedimento civile vertente tra Danilo Paggi e  Brigitte  Payraudeau
 iscritta  al  n.  232  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  17,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 31 maggio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto   che   con   ordinanza  emessa  il  5  aprile  1989  nel
 procedimento tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau,  il  Pretore  di
 Gubbio   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, secondo comma, della l. 24 gennaio 1979,  n.  18,  cosi'
 come  modificato  dall'art.  1  della  l.  18  gennaio 1989, n. 9, in
 riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Cost.;
      che   il   Pretore   -  premesso  che  il  Paggi  aveva  chiesto
 l'inibizione ex art. 700 cod.  proc.  civ.  della  candidatura  della
 Payraudeau,  dalla  stessa  preannunciata,  a  membro  del Parlamento
 europeo quale rappresentante dell'Italia - prospettava  il  contrasto
 tra  la norma impugnata e l'art. 51, comma primo e secondo, Cost., il
 quale, riservando le cariche elettorali ai soli cittadini dello Stato
 ed agli italiani non appartenenti alla Repubblica, sembrava escludere
 l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 deduceva l'inammissibilita' della questione, e, in subordine, la  non
 fondatezza,  sul  rilievo che il cit. art. 51 Cost. concerne soltanto
 le    istituzioni     appartenenti     all'ordinamento     nazionale;
 successivamente  l'interveniente  depositava  memoria e, in allegato,
 copia di un telegramma del  Ministero  dell'interno,  del  23  maggio
 1989;
    Considerato,  preliminarmente,  che  la candidatura elettorale, la
 quale costituisce il  presupposto  indispensabile  per  la  rilevanza
 della  prospettata  questione,  non sussisteva nella fattispecie alla
 data dell'ordinanza di remissione, avendo la Payraudeau  espresso  in
 proposito  una  mera  intenzione,  ne'  detta candidatura peraltro e'
 successivamente  sopravvenuta,  in   quanto,   come   attestato   dal
 competente Ministero dell'interno, la Payraudeau non risulta compresa
 in  alcuna  delle  liste  presentate   agli   uffici   delle   cinque
 circoscrizioni  elettorali  entro il termine perentorio del 10 maggio
 1989;
      che  cio',  rende  evidente  in limine come difetti il requisito
 della rilevanza della questione nel giudizio a quo,  per  cui,  senza
 occuparsi  di  altri  profili di ordine processuale e sostanziale, la
 Corte deve pronunciare la manifesta inammissibilita' della medesima;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;