IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    1.  -  Il  pretore  di  Firenze  ha pronunciato all'udienza del 16
 dicembre 1987 la seguente ordinanza:
    "Rilevato   che  Fasciana  Luigi  ha  impugnato  il  licenziamento
 intimatogli dalla S.n.c. Sollazzini David  e  Figli  con  motivazione
 disciplinare   deducendone   l'illegittimita'   per   mancata  previa
 contestazione dell'addebito a norma dell'art. 7 dello statuto;
      che  la  convenuta  ha  eccepito  l'inapplicabilita' dell'art. 7
 statuto nei propri confronti, avendo meno di sedici dipendenti;
     che  secondo l'orientamento della s.c., (s.u. 5 novembre 1987, n.
 8189), cui questo pretore e' tenuto ad adeguarsi per il principio  di
 nomofilachia,  l'applicabilita'  dell'art. 7 statuto alle imprese con
 meno di sedici dipendenti, testualmente prevista dall'art. 35  stessa
 legge,   va  limitata  alle  sanzioni  conservative,  mentre  la  sua
 inapplicabilita' a quelle espulsive discende  dalla  irrilevanza  dei
 motivi nel licenziamento ad nutum;
    Ritenuto  che  tale  orientamento  riproduce  lo  stesso ordine di
 pensiero in punto di operativita' delle garanzie procedurali  per  le
 meno   gravi  sanzioni  conservative  e  non  per  quelle  espulsive,
 censurato da Corte costituzionale sentenza n. 204/1982;
      che  il  principio costituzionale audiatur et altera pars (Corte
 costituzionale citata) esige che il secondo e terzo comma dell'art. 7
 della  legge  n.  300/1970  trovino  applicazione  in  ogni  caso  di
 licenziamento motivato da ragioni disciplinari o c.d. ontologicamente
 disciplinare  (Cass.  sez.  un.  1º giugno 1987, n. 4823; Giust. civ.
 1987 1º, 1378);
      che  l'ammissibilita'  del licenziamento ad nutum ed il connesso
 principio di irrilevanza  dei  motivi  non  incide  sull'esigenza  di
 tutela  della personalita' del lavoratore consentendogli la difesa da
 contestazioni disciplinari;
      che  l'inapplicabilita'  dell'art. 18 dello statuto alle imprese
 con meno di sedici dipendenti  non  costituisce  argomento  ostantivo
 all'ammissibilita'   di   garanzie   procedurali   nel  licenziamento
 disciplinare nelle imprese minori, in quanto  l'ordine  di  reintegra
 non  costituisce  effetto  necessario ed indefettibile dell'eventuale
 declaratoria di nullita' del licenziamento, al di fuori delle ipotesi
 previste dall'art. 35 statuto;
    Ritenuto  per  quanto  precede  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo
 comma,  della  legge n. 300/1970 interpretati nel senso che non siano
 applicabili alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno  di
 sedici   dipendenti,  per  contrasto  con  gli  artt.  2  e  3  della
 Costituzione;