IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. - Il pretore di Firenze ha pronunciato all'udienza del 16 dicembre 1987 la seguente ordinanza: "Rilevato che Fasciana Luigi ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla S.n.c. Sollazzini David e Figli con motivazione disciplinare deducendone l'illegittimita' per mancata previa contestazione dell'addebito a norma dell'art. 7 dello statuto; che la convenuta ha eccepito l'inapplicabilita' dell'art. 7 statuto nei propri confronti, avendo meno di sedici dipendenti; che secondo l'orientamento della s.c., (s.u. 5 novembre 1987, n. 8189), cui questo pretore e' tenuto ad adeguarsi per il principio di nomofilachia, l'applicabilita' dell'art. 7 statuto alle imprese con meno di sedici dipendenti, testualmente prevista dall'art. 35 stessa legge, va limitata alle sanzioni conservative, mentre la sua inapplicabilita' a quelle espulsive discende dalla irrilevanza dei motivi nel licenziamento ad nutum; Ritenuto che tale orientamento riproduce lo stesso ordine di pensiero in punto di operativita' delle garanzie procedurali per le meno gravi sanzioni conservative e non per quelle espulsive, censurato da Corte costituzionale sentenza n. 204/1982; che il principio costituzionale audiatur et altera pars (Corte costituzionale citata) esige che il secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300/1970 trovino applicazione in ogni caso di licenziamento motivato da ragioni disciplinari o c.d. ontologicamente disciplinare (Cass. sez. un. 1º giugno 1987, n. 4823; Giust. civ. 1987 1º, 1378); che l'ammissibilita' del licenziamento ad nutum ed il connesso principio di irrilevanza dei motivi non incide sull'esigenza di tutela della personalita' del lavoratore consentendogli la difesa da contestazioni disciplinari; che l'inapplicabilita' dell'art. 18 dello statuto alle imprese con meno di sedici dipendenti non costituisce argomento ostantivo all'ammissibilita' di garanzie procedurali nel licenziamento disciplinare nelle imprese minori, in quanto l'ordine di reintegra non costituisce effetto necessario ed indefettibile dell'eventuale declaratoria di nullita' del licenziamento, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 35 statuto; Ritenuto per quanto precede non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300/1970 interpretati nel senso che non siano applicabili alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno di sedici dipendenti, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;