ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
 della legge 29 febbraio  1988,  n.  47  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  29 dicembre 1987, n. 534, recante
 proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi
 di carattere assistenziale ed economico), nonche' dell'art. 2, ultimo
 comma, della legge 1› dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della  zona
 franca di parte del territorio della provincia di Gorizia), dell'art.
 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della
 legge  1›  dicembre  1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo
 per la zona di Gorizia) e dell'art. 7, primo  comma,  della  predetta
 legge  n.  47  del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia nei procedimenti
 penali  riuniti  aventi  ad  oggetto  atti  relativi a un esposto dei
 grossisti birrai della provincia di Gorizia, ordinanza iscritta al n.
 19  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia, con
 ordinanza del 16 novembre 1988, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' "dell'Art.
 7, terzo  comma,  della  Legge  29  febbraio  1988,  n.  47;  nonche'
 dell'Art.  2,  ultimo  comma,  della Legge 1› dicembre 1948, n. 1438,
 dell'Art. 3, primo comma, della Legge 27  dicembre  1975,  n.  700  e
 dell'Art.  7,  primo comma, della Legge 29 febbraio 1988, n. 47, come
 interpretato ai sensi  dell'Art.  7,  terzo  comma,  della  Legge  n.
 47/1988",  in  quanto, con riguardo alla proroga del regime agevolato
 previsto per la zona franca di  Gorizia  ed  il  territorio  ad  essa
 limitrofo, stabilisce che "Per territorio limitrofo alla zona franca,
 di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1›. dicembre 1948, n.
 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia
 di Gorizia";
      che   il   giudice  a  quo  ha,  piu'  precisamente,  denunciato
 l'illegittimita' dell'art.  7,  terzo  comma,  del  decreto-legge  23
 dicembre  1987,  n.  534, convertito con modificazioni nella legge 29
 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7
 ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1› dicembre 1948, n. 1438,
 e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975,  n.  700,  lamentando
 che  l'art.  2,  ultimo comma, della legge 1› dicembre 1948, n. 1438,
 nel  prevedere  agevolazioni  "per  i  bisogni  della  pastorizia   e
 dell'agricoltura,  e  per  l'approvvigionamento  dei  generi di prima
 necessita' della  popolazione  del  territorio  limitrofo  alla  zona
 franca"  di  Gorizia,  intenderebbe  "consentire  la distribuzione di
 generi agevolati, da parte  di  grossisti  ed  importatori"  soltanto
 "nell'ambito  territoriale  di cui all'Art. 1 L. n. 1438 cit. e di un
 piccolo territorio, appunto 'limitrofo', cioe' adiacente"  alla  zona
 franca,  e  non,  invece,  in  tutta la "residua parte del territorio
 della provincia di Gorizia", come  stabilisce  la  norma  denunciata,
 dalla  quale,  pertanto,  deriverebbe una ingiustificabile estensione
 dell'area di commerciabilita' dei prodotti agevolati;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
 inammissibile e, in subordine, non fondata;
    Considerato  che,  a  prescindere  da  ogni valutazione sul merito
 della doglianza, il petitum effettivamente perseguito dal  giudice  a
 quo  tende  non  a  far  eliminare qualsiasi agevolazione al di fuori
 della zona franca, bensi' a far individuare un territorio di ampiezza
 inferiore a quella indicata dall'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre
 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29  febbraio
 1988,  n.  47,  un territorio, quindi, variamente determinabile quale
 territorio "limitrofo";
      che,   pertanto,   la   questione,   cosi'   come  proposta,  e'
 inammissibile, implicando "una scelta tra piu'  soluzioni  possibili,
 senza  che  ne  sia  ravvisabile  una  costituzionalmente  obbligata,
 scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali
 riservate  al  legislatore"  (v. ordinanza n. 185 del 1989; cfr. pure
 sentenza n. 33 del 1986);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;