ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 64, ultimo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale),  in  relazione  all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa
 legge,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  25  ottobre  1988   dal
 Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico
 di Peis Bernardino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 5, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  -  nel  corso  dell'udienza  avente  ad  oggetto la
 determinazione delle modalita' esecutive della  sanzione  sostitutiva
 della  liberta'  controllata  applicata  all'agente  di custodia Peis
 Bernardino  -  il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Milano  ha,  con
 ordinanza del 25 ottobre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3
 e 27 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  64,
 ultimo  comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, in relazione
 all'art. 56, n. 3 (rectius: art. 56, primo comma, n. 3) della  stessa
 legge, "nella parte in cui non consente al Magistrato di sorveglianza
 di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare
 il lavoro del condannato";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
 inammissibile e, in subordine, non fondata;
      considerato  che  analoga  questione  e'  gia'  stata dichiarata
 manifestamente inammissibile con  ordinanza  n.147  del  1989  e  che
 nell'ordinanza  di  rimessione  non  vengono  addotti argomenti nuovi
 rispetto a quelli allora esaminati.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;