ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico di Peis Bernardino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la determinazione delle modalita' esecutive della sanzione sostitutiva della liberta' controllata applicata all'agente di custodia Peis Bernardino - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con ordinanza del 25 ottobre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56, n. 3 (rectius: art. 56, primo comma, n. 3) della stessa legge, "nella parte in cui non consente al Magistrato di sorveglianza di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del condannato"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata; considerato che analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n.147 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;