ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  56, ultimo
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni  comuni  in
 materia  di  accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  20  settembre  1988  dal Tribunale di
 Pistoia nel procedimento penale a carico di Casseri  Bindo,  iscritta
 al  n.  730  del  registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 50,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1988;
      2)  ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Tribunale di Pistoia
 nel procedimento penale a carico di Dami Giorgio, iscritta al n.  819
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  due  procedimenti  penali a carico
 rispettivamente, di Casseri Bindo e Dami  Giorgio,  il  Tribunale  di
 Pistoia  con  due  ordinanze  di  identico  tenore  emesse in data 20
 settembre 1988 e 21 ottobre 1988 (r.o. nn. 730 e  819/1988),  solleva
 in  riferimento  agli  artt.  3 e 24 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  600,  nella  parte  in  cui  tale norma, col prevedere che
 l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte
 dei  redditi,  non  possa  essere  iniziata  o  proseguita fino a che
 l'accertamento di imposta sia  divenuto  definitivo,  dispone  che  -
 secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza,
 anche costituzionale (sentenze nn. 88 del 1982 e 247 del 1983)  -  il
 giudicato  delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento
 penale;
      che,   ad  avviso  dell'autorita'  remittente,  la  disposizione
 impugnata  discriminerebbe  irrazionalmente,  nel  processo   penale,
 l'imputato  nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una
 decisione del giudice tributario, e cio' sia rispetto al contribuente
 che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, piu' in
 generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati
 tributari, attese in sostanza, le diverse e piu' ridotte possibilita'
 difensive offerte dal processo tributario;
    Considerato   che  i  giudizi,  concernendo  identiche  questioni,
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
      che   precedenti  censure  proposte  negli  stessi  termini  dal
 medesimo Tribunale di Pistoia  sono  state  giudicate  manifestamente
 inammissibili con ordinanze nn. 985 e 1093 del 1988, 92 del 1989;
      che  pertanto  anche  le  questioni ora oggetto di esame debbono
 dichiararsi manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
 comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;