ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
 29  settembre  1973,   n.   601   ("Disciplina   delle   agevolazioni
 tributarie")  promosso  con  ordinanza  emessa il 2 maggio 1980 dalla
 Commissione tributaria di 1› grado di Savona sul ricorso proposto  da
 Taschini  Adelmo contro l'Ufficio Imposte dirette di Savona, iscritta
 al n. 44 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 7/1a serie speciale dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Savona,
 nel giudizio promosso da Adelmo Taschini nei  confronti  dell'Ufficio
 Imposte  dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF
 trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria  per
 invalidita'  contratta  durante  il servizio prestato nel Corpo delle
 Guardie di P.S., ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 maggio  1980
 (pervenuta  alla Corte il 21 gennaio 1989), questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
 agevolazioni  tributarie"),  in  quanto  non  estende  alle  pensioni
 privilegiate  ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione
 dall'IRPEF) prevista per le pensioni di guerra;
    che  nel  giudizio  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha  concluso
 per l'infondatezza della questione.
    Considerato  che analoga questione e' stata dichiarata non fondata
 da questa Corte con la sent.  n.  151  del  1981,  per  insussistenza
 dell'omogeneita'    delle    situazioni    raffrontate,    e   quindi
 manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del
 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 786 del 1988 e n. 202 del 1989;
    che  nella  ordinanza  di  rimessione in esame non vengono addotti
 argomenti diversi;
    visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.