IL PRETORE Letti gli atti di causa; Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A L'Amministrazione p.t. ha proposto opposizione, ex art. 615, secondo comma, del c.p.c., avverso la esecuzione per il rilascio dei locali posti in Firenze, piazza dell'Olio, adibiti ad ufficio postale, intrapresa dalla Cassa di risparmio di Firenze nella sua qualita' di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze. Il titolo esecutivo in forza del quale l'opposta agisce in executivis e' costituito da una ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 del c.p.c., pronunziata in data 18 gennaio 1987 dal pretore di Firenze in un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione. Con decreto di data 10 gennaio 1989 questo giudice dell'esecuzione, ex art. 625, secondo comma, del c.p.c., ha disposto la richiesta sospensione dell'esecuzione; trattasi ora di stabilire se la sospensione concessa in via di urgenza debba essere confermata o meno. A sostegno del ricorso in opposizione l'Amministrazione ha proposto tre motivi: a) l'esecuzione per rilascio e' attualmente preclusa dall'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 (convertito nelle more con legge 21 febbraio 1989, n. 61); b) ove l'art. 7 del citato d.-l. non debba essere interpretato come includente nella sospensione anche i titoli esecutivi di rilascio formatisi in relazione ai contratti di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978 giunti alle scadenze del regime transitorio, si pone un problema di legittimita' costituzionale della norma per disparita' di trattamento; c) dopo la pronunzia della ordinanza di rilascio e' intervenuta sentenza di data 27-29 settembre 1988 del pretore con la quale l'amministrazione e' stata condannata al rilascio dei locali in discussione, ed essendo tale sentenza di primo grado passata in giudicato (in quanto notificata in data 9 novembre 1988 e non appellata), l'esecuzione in corso avviene in virtu' di un titolo (l'ordinanza di rilascio) che ha perso ogni efficacia. Il motivo di cui sub c) integra una opposizione agli atti esecutivi in quanto l'Amministrazione non contesta con esso che oggi vi sia un titolo esecutivo a favore dell'opposta, e si limita ad evidenziare che tale titolo e' costituito dalla citata sentenza e non piu' dalla ordinanza di rilascio; il problema che si pone, quindi consiste esclusivamente nello stabilire se doveva essere notificato anche il nuovo titolo esecutivo dopo la sua formazione; di tale motivo in questa sede si e' fatto cenno esclusivamente al fine di una esauriente sintesi delle difese dell'opponente in quanto, dovendosi, per motivi di cui appresso, sospendere l'esecuzione ex art. 624 del c.p.c. (in relazione all'opposizione all'esecuzione), non si pone il problema della proseguibilita' o meno del procedimento esecutivo dopo la proposizione della opposizione ex art. 617 del c.p.c. Cio' premesso, passando all'esame congiunto dei due motivi di cui sub a) e b) devesi rilevare come non possa essere condivisa una interpretazione dell'art. 7 del d.-l. n. 551/1988 che veda ricompresi nel beneficio della sospensione anche i conduttori (rectius obbligati al rilascio per cessazione dei contratti alla scadenza del regime transotorio) di immobili adibiti alle attivita' di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978 (attivita' ricreative, assistenziali, culturali, sedi di partiti o sindacati) oppure condotti dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali. La lettera della legge, infatti, e' chiara nel limitare la sospensione alle attivita' indicate dall'art. 27 della legge n. 392/1978. Trattasi quindi di vedere se sia o meno manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita' costituzionale del ricordato art. 7 del d.-l. n. 551/1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione, per non ragionevole disparita' di trattamento fra categorie di conduttori (nella fattispecie la discriminazione e' ipotizzabile in danno di una amministrazione statale parte in un rapporto privatistico. Occorre premettere che la limitazione del beneficio della sospensione alle sole attivita' di cui all'art. 27 crea uno "strappo" non lieve nel sistema del regime transitorio degli usi diversi dall'abitazione, cosi' come delineato dalla legge n. 392/1978 e dai successivi provvedimenti in materia, sistema del quale le norme in materia di sospensione dell'esecuzione costituiscono, in sostanza, un'appendice. In vero quanto alla durata l'art. 70 della legge n. 392/1978 richiama, per i contratti di cui all'art. 42, l'art. 67, e l'art. 15- bis del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' espressamente dichiarato applicabile anche ai contratti di cui all'art. 42 che, conseguentemente, al pari degli altri hanno goduto di un'ulteriore proroga di due anni; quanto alla sospensione prima l'art. 2 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, e poi l'art. 1- bis del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 109, non hanno operato distinzioni e, pertanto, erano applicabili anche alle ipotesi di cui all'art. 42. In materia di sospensione delle esecuzioni, quindi, costituisce una novita' l'esclusione dal beneficio dei conduttori di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978; novita' davvero poco comprensibile ove si consideri che anche tali conduttori incontrano, rispetto ai conduttori di cui all'art. 27 della legge n. 392/1978, pari difficolta' nel reperimento di altra sistemazione, in presenza di un mercato delle locazioni per usi diversi dall'abitazione che offre immobili a prezzo libero e talvolta difficilmente sostenibile. Non si potrebbe argomentare nel senso di una diversita' di situazioni rilevando che per le attivita' ed i conduttori di cui all'art. 42 (Stato ed altri enti pubblici territoriali) e' indifferente il luogo ove viene esercitata l'attivita', talche' molto minori sarebbero per essi le difficolta' nel trovare altra collocazione; cio', infatti, non e' vero, e per rendersene conto basta considerare il caso in esame nel quale si discute del rilascio di un immobile adibito ad ufficio postale, posto nel centro di Firenze, rilascio che pone non pochi problemi all'amministrazione tenuta a ripartire adeguatamente gli sportelli degli uffici postali sul territorio urbano. Fra l'altro l'indifferenza del luogo ove viene esercitata l'attivita', con la conseguente maggiore facilita' di reperire altro immobile, anche ove ipoteticamente sussistesse, non potrebbe comunque costituire un elemento decisivo in quanto godono della sospensione tutti i conduttori di immobili adibiti alle attivita' di cui all'art. 27 e, quindi, anche quelli che dal rilascio non risentono un particolare pregiudizio correlato ad un avviamento legato al luogo ove viene svolta l'attivita' (si pensi ai professionisti oppure agli esercenti attivita' industriali, commerciali od artigiani senza contatti diretti con il pubblico degli utenti). La disciplina in parola, quindi, determina una non giustificata disparita' di trattamento e la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.-l. n. 551/1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata. La rilevanza della questione nel presente giudizio appare all'evidenza da quanto detto in premessa; infatti, ove fosse ritenuta la incostituzionalita' della denunciata norma nella parte in cui esclude lo Stato dal beneficio della sospensione delle esecuzioni, dovrebbe ritenersi inattuale il diritto della parte opposta di procedere a esecuzione forzata. Gli atti devono quindi essere rimessi alla Corte costituzionale, ed il presente giudizio deve essere sospeso. Nel sospetto di incostituzionalita' della norma che esclude l'opponente dal beneficio della sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1989, concorrendo gravi motivi, deve essere confermata la disposta sospensione dell'esecuzione.