IL TRIBUNALE Decidendo sull'esecuzione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516; Ritenuta tale questione rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, per i motivi di cui all'ordinanza della Corte di cassazione n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988; Rilevato, infatti, che la previsione normativa appare generica, non contenendo criteri obiettivi cui fare riferimento per stabilire quando il fatto assume la rilevanza voluta dalla legge, tenuto conto che la prevalenza giurisprudenza non ha evidenziato criteri appaganti per la specificazione della fattispecie normativa (ad esempio, valore assoluto dell'evasione, allarme sociale, valore percentuale dell'evasione rispetto al dichiarato) in violazione del principio di stretta legalita' della normazione penale; Rilevato che l'ampia discrezionalita' attribuita al giudice mal si concilia con il criterio della tassativita' della norma penale e i principi' di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; Tenuto conto che analoghe eccezioni di illegittimita' costituzionale sono state accolte da diversi giudici di merito, quali il tribunale di Trieste in data 3 maggio 1988 e il tribunale di Bologna in data 29 giugno 1988;