IL TRIBUNALE
    Decidendo   sull'esecuzione   di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516;
    Ritenuta  tale  questione  rilevante  ai  fini  del decidere e non
 manifestamente infondata, per i motivi  di  cui  all'ordinanza  della
 Corte di cassazione n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988;
    Rilevato,  infatti,  che  la previsione normativa appare generica,
 non contenendo criteri obiettivi cui fare riferimento  per  stabilire
 quando  il fatto assume la rilevanza voluta dalla legge, tenuto conto
 che la prevalenza giurisprudenza non ha evidenziato criteri appaganti
 per la specificazione della fattispecie normativa (ad esempio, valore
 assoluto   dell'evasione,   allarme   sociale,   valore   percentuale
 dell'evasione  rispetto al dichiarato) in violazione del principio di
 stretta legalita' della normazione penale;
    Rilevato che l'ampia discrezionalita' attribuita al giudice mal si
 concilia con il criterio della tassativita' della norma  penale  e  i
 principi' di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
    Tenuto    conto   che   analoghe   eccezioni   di   illegittimita'
 costituzionale sono state accolte da diversi giudici di merito, quali
 il  tribunale  di  Trieste  in  data  3 maggio 1988 e il tribunale di
 Bologna in data 29 giugno 1988;