LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato al seguente ordinanza nella causa civile in appello, iscritta al n. 139/1987 del registro gen. contenzioso, vertente tra Salanitro Alfio in proprio e quale avente causa di Bresciani Barberina; nonche' come procuratore di: Mancuso Francesco, Salanitro Maria Teresa, Salanitro Antonino, Salerno Maria, Salanitro Giuseppe, Salanitro Benito, Salanitro Cesare, Salanitro Ernesto, Ricca Giuseppe, Ricca Alessandro, Ricca Maria Rosalia, Mileti Alfio, Mileti Maria Teresa, Mileti Benedetta, Mileti Rosalia, Portale Cirino, Giambo' Francesco, Alessandrino Teresa, e nella qualita' di procuratore speciale di: Salerno Antonio, Salerno Giuseppe, Salerno Angela e Salerno Cirini, erede di Salerno Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Munafo', appellante, e Ministero dei ll.pp. e Ministero delle finanze in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvoccatura distrettuale dello Stato, appellanti, e il comune di Acquedolci in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gentile, appellato; Oggetto: Retrocessione terreni; Udienza di discussione del 6 marzo 1989; Letti gli atti della causa e sentita la relazione del presidente; Ritenuto che dev'essere prodotto il certificato della denunzia di successione di Salerno Luigi, di Salerno Antonino e di Di Leo Angela; che gli appellanti hanno riproposto la domanda di retrocessione dei terreni che erano stati espropriati ai loro danni o ai danni dei loro danti causa, con decreto del prefetto di Messina n. 30486 del 19 giugno 1934, in favore dell'Amministrazione dei lavori pubblici per la necessita' che l'abitato di S. Fratello, dichiarato zona franosa, fosse trasferito in altra zona, in attuazione del r.d.-l. 21 marzo 1929, n. 473; che nelle more del procedimento instaurato dinanzi al tribunale di Messina per la retrocessione predetta, dopo l'emanazione del d.p. 30 settembre 1955, con cui si dispone il semplice consolidamento dell'abitato di S. Fratello, per non essersi dimostrato necessario il trasferimento dello stesso abitato nei terreni espropriati di Acquedolci, fu emanata la legge 14 agosto 1982, n. 615, con cui fu disposta la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci, dei predetti terreni, con esclusione delle aree da trasferire gratuitamente in quanto gia' utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dallo Stato, a condizione che il comune s'impegni a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilita' relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti e con terzi, ed a regolarizzare i rapporti pendenti con gli occupanti mediante vendita a loro favore delle aree occupate alle condizioni stabilite nella stessa legge; che non e' manifestamente infondata ed ha rilevanza nella causa l'eccezione d'incostituzionalita' della menzionata legge 14 agosto 1962 per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini fissato dall'art. 3 della Costituzione, per il diverso trattamento usato agli odierni appellanti dal legislatore, che con la legge in questione ha accordato al comune di Acquedolci la facolta' di rendersi acquirente degli immobili che erano stati espropriati ed impedisce, cosi', ad essi l'esercizio del diritto di retrocessione, accordato generalmente ad ogni cittadino espropriato in relazione a beni che, come nel caso in questione, non abbiano ricevuto la preveduta destinazione, e gia' azionato con domanda proposta dinanzi al tribunale di Messina anteriormente all'emanazione della legge predetta; che, inoltre, la stessa legge contrasta con l'art. 113 della Costituzione; che assicura la tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria contro gli atti della pubblica amministrazione, giacche' impedisce agli interessati l'esercizio del diritto, gia' azionato, alla retrocessione degli immobili espropriati, che non hanno ricevuto la preveduta destinazione;