LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato al seguente ordinanza nella causa civile in appello,
 iscritta al n. 139/1987 del registro gen. contenzioso,  vertente  tra
 Salanitro  Alfio  in  proprio  e  quale  avente  causa  di  Bresciani
 Barberina; nonche' come procuratore di: Mancuso Francesco,  Salanitro
 Maria  Teresa, Salanitro Antonino, Salerno Maria, Salanitro Giuseppe,
 Salanitro  Benito,  Salanitro  Cesare,   Salanitro   Ernesto,   Ricca
 Giuseppe, Ricca Alessandro, Ricca Maria Rosalia, Mileti Alfio, Mileti
 Maria Teresa,  Mileti  Benedetta,  Mileti  Rosalia,  Portale  Cirino,
 Giambo'   Francesco,   Alessandrino   Teresa,  e  nella  qualita'  di
 procuratore speciale di: Salerno Antonio, Salerno  Giuseppe,  Salerno
 Angela  e  Salerno  Cirini,  erede  di Salerno Luigi, rappresentato e
 difeso dall'avv.  Francesco  Munafo',  appellante,  e  Ministero  dei
 ll.pp. e Ministero delle finanze in persona del Ministro pro-tempore,
 rappresentati e difesi  dall'avvoccatura  distrettuale  dello  Stato,
 appellanti,  e  il  comune  di  Acquedolci  in  persona  del  sindaco
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe  Gentile,
 appellato;
    Oggetto: Retrocessione terreni;
    Udienza di discussione del 6 marzo 1989;
    Letti gli atti della causa e sentita la relazione del presidente;
    Ritenuto  che dev'essere prodotto il certificato della denunzia di
 successione di Salerno Luigi, di Salerno Antonino e di Di Leo Angela;
      che  gli appellanti hanno riproposto la domanda di retrocessione
 dei terreni che erano stati espropriati ai loro danni o ai danni  dei
 loro danti causa, con decreto del prefetto di Messina n. 30486 del 19
 giugno 1934, in favore dell'Amministrazione dei lavori  pubblici  per
 la  necessita' che l'abitato di S. Fratello, dichiarato zona franosa,
 fosse trasferito in altra zona, in attuazione del  r.d.-l.  21  marzo
 1929, n. 473;
      che  nelle more del procedimento instaurato dinanzi al tribunale
 di Messina per la retrocessione predetta, dopo l'emanazione del  d.p.
 30  settembre  1955,  con  cui  si dispone il semplice consolidamento
 dell'abitato di S. Fratello, per non essersi dimostrato necessario il
 trasferimento   dello  stesso  abitato  nei  terreni  espropriati  di
 Acquedolci, fu emanata la legge 14 agosto 1982, n. 615,  con  cui  fu
 disposta  la  vendita  a  trattativa  privata in favore del comune di
 Acquedolci, dei  predetti  terreni,  con  esclusione  delle  aree  da
 trasferire  gratuitamente  in  quanto gia' utilizzate per le opere di
 urbanizzazione  primaria  e  secondaria  realizzate  dallo  Stato,  a
 condizione  che il comune s'impegni a sollevare l'Amministrazione del
 demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilita' relativamente a
 qualsiasi   controversia   con  gli  occupanti  e  con  terzi,  ed  a
 regolarizzare i rapporti pendenti con gli occupanti mediante  vendita
 a  loro  favore  delle  aree occupate alle condizioni stabilite nella
 stessa legge;
      che  non e' manifestamente infondata ed ha rilevanza nella causa
 l'eccezione d'incostituzionalita' della menzionata  legge  14  agosto
 1962  per  violazione  del  principio  di  uguaglianza  dei cittadini
 fissato dall'art. 3 della Costituzione, per  il  diverso  trattamento
 usato  agli  odierni  appellanti dal legislatore, che con la legge in
 questione ha  accordato  al  comune  di  Acquedolci  la  facolta'  di
 rendersi  acquirente  degli  immobili  che erano stati espropriati ed
 impedisce, cosi', ad essi l'esercizio del diritto  di  retrocessione,
 accordato  generalmente  ad ogni cittadino espropriato in relazione a
 beni che, come  nel  caso  in  questione,  non  abbiano  ricevuto  la
 preveduta  destinazione, e gia' azionato con domanda proposta dinanzi
 al tribunale di  Messina  anteriormente  all'emanazione  della  legge
 predetta;
      che,  inoltre,  la  stessa  legge contrasta con l'art. 113 della
 Costituzione;
      che  assicura la tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi agli
 organi della giurisdizione ordinaria contro gli atti  della  pubblica
 amministrazione,  giacche' impedisce agli interessati l'esercizio del
 diritto,   gia'   azionato,   alla   retrocessione   degli   immobili
 espropriati, che non hanno ricevuto la preveduta destinazione;