Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n. 4295, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77. 1. - Con l'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 77/1989, convertito con la legge 5 maggio 1989, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, le funzioni gia' di per se' modeste riservate alle regioni sono ormai ridotte ad una pura interinazione di decisioni prese dai Ministri dei trasporti e del tesoro con decreto di concerto, sulla base di criteri generali analitici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Precedentemente, il testo della legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", nell'art. 9 prevedeva che "il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6". Rispetto a tale disposizione, il nuovo testo sostituisce ai criteri adottati dai Ministri di intesa con la commissione interregionale una decisione di iperdettaglio (tale e' quella analitica) sentita la commissione predetta, la quale viene degradata dalla posizione di organo partecipante alla formazione di un atto a quella di ente convocato per una pura audizione dei suoi interessi, posta sullo stesso piano meramente consultivo delle organizzazioni delle aziende di trasporto. La modificazione peggiorativa viola l'autonomia regionale sostanzialmente eliminandola, in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con una violazione che e' rincarata dall'uso di un decreto-legge (senza per di piu' che ricorra alcuno dei presupposti), per rovesciare norme di una legge quadro. Non appare conforme ai principi che nella materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale e' riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi. Da questo profilo la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119 e che si inserisce in una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti regionali regolato dagli articoli or ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica, con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere. In questo caso, la statuizione del decreto-legge denunciato e' contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtu' di un titolo illegittimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali. Quest'ultima, che potrebbe essere effettuata anche con legge ordinaria e tale rimarrebbe, nel caso dell'indebito uso di un decreto-legge si realizza con effetti immediati proprio perche' illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo, con sconvolgimento delle competenze. 2. - Il secondo comma dello stesso art. 1, introduce una nuova compressione dell'autonomia regionale imponendo un termine per la definizione dei bacini di traffico, dopo aver elaborato il piano dei trasporti, sottraendo alle regioni una potesta' normativa (art. 3 della legge n. 151/1981) e imponendo un controllo anomalo, previsto nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 predetto, che viola i principi di autonomia dell'art. 5 e degli articoli 116, 117, 119 e 125. Un controllo sostitutivo di questo genere, che non e' previsto da nessuna norma costituzionale, non e' giustificato dalla natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione non risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilita' finale dello Stato. Ne' tale controllo puo' essere assunto come potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi in cui possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato di superare eccezionalmente le separazioni di competenza tra lo Stato stesso e le regioni stabilite dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia regionale. Ne' tanto meno con la norma denunziata viene rispettato l'obbligo di garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della "leale cooperazione", che viene in particolare evidenza in ogni ipotesi. Fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalita' tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo ridonda in un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale.