Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n. 4294, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione degli artt. 5 e 6 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65. 1. - La norma dell'art. 5 del d.-l. n. 65/1989, convertito con la legge 26 aprile 1989, n. 155 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", toglie autonomia di spesa alla regione imponendo un vaglio del C.I.P.E. Questi caso per caso, volta per volta, deve decidere discrezionalmente se consentire o non consentire la spesa prevista da leggi per cui le regioni per legge possono stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50% delle somme autorizzate, nel quale limite, per giunta, sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso. Il congegno del doppio limite affidato alla discrezionalita' del C.I.P.E. non limitata dalla prefissione di criteri posti dalla legge viola l'art. 119 della Costituzione e i principi piu' volte fissati dalla Corte. Nel punto 5 della sentenza n. 182/1982, relativa alla legge finanziaria del 1982, nel punto 2 della sentenza n. 307/1983 relativa alla legge finanziaria del 1983, n. 243/1985 relativa alla tesoreria unica, sempre e' stato sancito che viola il precetto posto dall'art. 119 della Costituzione una norma che attribuisce all'esecutivo la potesta' di esercitare pretese funzioni di coordinamento dal momento che il coordinamento dalla costituzione e' affidato alla legge dall'art. 119 nel quadro del sistema degli artt. 117, 118 e 119, e mutare quanto e' determinato dalla legge, per di piu' senza che vi sia nemmeno una prefissione per legge di criteri, viola il sistema predisposto dalle norme citate. 2. - Non e' ispirato ad una diversa ratio di compressione dell'autonomia regionale la norma dell'art. 6 del medesimo decreto che introduce una limitazione che urta contro le regole del bilancio cosi' come sono poste dall'art. 81 nonche' dalle leggi che regolano la contabilita' pubblica, che dovrebbero costituire un quadro di norme interposte per assicurare l'attuazione delle norme costituzionali, e che sono state recentemente adeguate dalla legge n. 362/1988. Lo scardinamento di leggi di questo tipo con un decreto-legge senza che ne ricorrano gli essenziali presupposti di urgenza e' una ulteriore violazione della competenza garantita dalla costituzione alle regioni. La illegittima normazione, infatti, e' stata assunta con un decreto-legge privo dei presupposti costituzionali, secondo una deplorevole tendenza a continuare nell'uso perverso del decreto-legge, privo tanto del rispetto della Costituzione e della legalita', quanto di efficacia e di efficienza. E' piu' che dubbio che nelle materie di competenza regionale, in cui al legislatore statale e' riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi. Sotto questo profilo, la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119 e che si inserisce in una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti regionali regolato dagli articoli or ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere. In questo senso, la statuizione del decreto-legge denunciato e' contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtu' di un titolo illegittimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali. Quest'ultima, si verifica con effetti immediati, proprio perche' illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo con sconvolgimento delle competenze, degli atti formati con il silenzio e addirittura con attivita' che ha portato ad atti scritti.