IL PRETORE Pronuncia il seguente provvedimento: 1) premesso che con sentenza n. 142/1989 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del fondo medesimo; 2) che inoltre con sentenza n. 1144/1988 la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della medesima disposizione di legge, nella parte in cui non consente la predetta integrazione ai titolari di pensione di invalidita' a carico della stessa gestione speciale dei coltivatori diretti; 3) considerato che nella presente vicenda giudiziaria si discute di integrazione al minimo, con riferimento alla particolare ipotesi del cumulo tra pensione di reversibilita' a carico del Fondo speciale coltivatori diretti con pensione di invalidita' a carico della gestione speciale artigiani; 4) che la fattispecie oggetto di causa e' regolata dallo stesso art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, gia' oggetto delle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale di cui sopra; 5) che appare sussistere disparita' di trattamento tra le categorie che beneficiano delle sentenze n. 1144/88 e n. 142/89 della Corte costituzionale e quella a cui appartiene parte attrice, la quale allo stato della normativa di tale beneficio non puo' godere; 6) che pertanto la predetta disposizione di legge appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;