IL PRETORE
    Pronuncia il seguente provvedimento:
      1) premesso che con sentenza n. 142/1989 la Corte costituzionale
 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma,  della  legge  9  gennaio  1963,  n. 9, nella parte in cui non
 consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita'  a
 carico  del  fondo  speciale  per  i  coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico  del
 fondo medesimo;
      2)  che  inoltre con sentenza n. 1144/1988 la stessa Corte aveva
 dichiarato    l'illegittimita'    costituzionale    della    medesima
 disposizione  di  legge,  nella parte in cui non consente la predetta
 integrazione ai titolari di pensione di invalidita'  a  carico  della
 stessa gestione speciale dei coltivatori diretti;
      3) considerato che nella presente vicenda giudiziaria si discute
 di integrazione al minimo, con riferimento alla  particolare  ipotesi
 del cumulo tra pensione di reversibilita' a carico del Fondo speciale
 coltivatori diretti  con  pensione  di  invalidita'  a  carico  della
 gestione speciale artigiani;
      4)  che la fattispecie oggetto di causa e' regolata dallo stesso
 art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, gia' oggetto
 delle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale di cui sopra;
      5)  che  appare  sussistere  disparita'  di  trattamento  tra le
 categorie che beneficiano delle sentenze n. 1144/88 e n. 142/89 della
 Corte  costituzionale  e  quella  a  cui appartiene parte attrice, la
 quale allo stato della normativa di tale beneficio non puo' godere;
      6)  che  pertanto  la  predetta  disposizione di legge appare in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;