IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per asserito contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione, cosi' come sollevata dal pubblico ministero; Considerato in fatto e diritto che, l'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 nel prevedere la configurabilita' di un'ipotesi di reato tutte le volte che taluno "dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito" delega ad "alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione" affida al giudice ordinario la valutazione della ricorrenza o meno della rilevanza dell'alterazione e quindi in definitiva delle ricorrenze o meno di un elemento costitutivo del reato stesso. La questione sollevata dal pubblico ministero non appare manifestamente infondata perche' il dettato normativo di cui al citato art. 4 appare indeterminato nella sua formulazione e tale, trattandosi di norma incriminatrice, da violare il principio di tipicita' sancito dall'art. 25 della Costituzione; neppure e' possibile in suddetta materia fare riferimento per stabilire la rilevanza della alterazione ne' a criteri di comune esperienza ne' a criteri desumibili comunque da altre norme anche extrapenali. Appare altresi' esistente il contrasto della norma di discorso anche con l'art. 3 della stessa Costituzione, atteso che la citata indeterminatezza di quella norma potrebbe condurre in sede di resa applicazione a disparita' di trattamento tra i contribuenti con esilente cessione del principio di uguaglianza di cui al citato precetto costituzionale. La questione sollevata dal pubblico ministero e' peraltro rilevante atteso che il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.