IL TRIBUNALE
    Sulla  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7,
 della legge n. 516/1982 per asserito contrasto con gli artt. 25  e  3
 della Costituzione, cosi' come sollevata dal pubblico ministero;
    Considerato  in  fatto e diritto che, l'art. 4, primo comma, n. 7,
 della  legge  n.  516/1982  nel  prevedere  la  configurabilita'   di
 un'ipotesi   di   reato  tutte  le  volte  che  taluno  "dissimulando
 componenti positivi o  simulando  componenti  negativi  del  reddito"
 delega   ad   "alterare   in  misura  rilevante  il  risultato  della
 dichiarazione" affida  al  giudice  ordinario  la  valutazione  della
 ricorrenza  o  meno  della  rilevanza  dell'alterazione  e  quindi in
 definitiva delle ricorrenze o meno di  un  elemento  costitutivo  del
 reato  stesso.  La  questione  sollevata  dal  pubblico ministero non
 appare manifestamente infondata perche' il dettato normativo  di  cui
 al  citato art. 4 appare indeterminato nella sua formulazione e tale,
 trattandosi di norma  incriminatrice,  da  violare  il  principio  di
 tipicita'   sancito  dall'art.  25  della  Costituzione;  neppure  e'
 possibile in suddetta  materia  fare  riferimento  per  stabilire  la
 rilevanza  della alterazione ne' a criteri di comune esperienza ne' a
 criteri desumibili comunque da altre norme anche extrapenali.  Appare
 altresi'  esistente  il  contrasto  della norma di discorso anche con
 l'art.  3  della  stessa   Costituzione,   atteso   che   la   citata
 indeterminatezza  di  quella  norma potrebbe condurre in sede di resa
 applicazione a disparita'  di  trattamento  tra  i  contribuenti  con
 esilente  cessione  del  principio  di  uguaglianza  di cui al citato
 precetto costituzionale.
    La   questione   sollevata  dal  pubblico  ministero  e'  peraltro
 rilevante atteso che il giudizio in corso non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.