LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella controversia iscritta
 al n. 3437 del ruolo  generale  degli  affari  contenziosi  tributari
 dell'anno  1986  ed al n. 931 sezionale, instaurata da Dente Antonino
 domiciliato a Siracusa,  viale  Zecchino,  32/A,  c/o  dott.  Antonio
 Antonuccio, avverso l'ufficio I.V.A. di Siracusa.
    La commissione, premesso che, relativamente agli anni 1979, 1980 e
 1981, l'ufficio I.V.A. di Siracusa, in data 30 ottobre 1982,  ebbe  a
 notificare  a  Dente  Antonino avvisi di accertamenti o in rettifica,
 rispettivamente nn. 800130/66, 800131/66 e 800132/66;
      che  il  contribuente  ebbe  a  presentare,  il  15 luglio 1982,
 dichiarazione integrativa di condono a norma del d.-l. 10 luglio 1982
 convertito  in  legge 7 agosto 1982, n. 516, per gli anni dal 1977 al
 1981;
      che  l'ufficio  I.V.A.  di  Siracusa,  con  l'impugnato  atto di
 "Irrogazione definitiva di sanzioni" n. 1695/rep. 3ยบ,  notificato  il
 21  novembre  1986, ha chiesto il pagamento delle residue cinque rate
 di condono (avendo il Dente versato solo la  prima)  e  applicato  le
 relative sanzioni;
      che  il ricorrente, per quanto riguarda il condono relativo agli
 anni 1979, 1980 e 1981 (per  gli  altri  anni  e'  stata  pronunziata
 separata decisione) ha sollevato il dubbio di costituzionalita' della
 disposizione di cui all'art. 26 del d.-l. 10  luglio  1982,  n.  429,
 come  modificato  dalla  legge  di conversione 7 agosto 1982, n. 516,
 laddove consente all'ufficio I.V.A. di procedere ad accertamento  nel
 periodo tra l'entrata in vigore del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, (14
 luglio 1982) e il termine per la presentazione della dichiarazione;
                             O S S E R V A
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    Gia'   con   sentenza   n.   175  del  7  luglio  1986,  la  Corte
 costituzionale ha ritenuto priva  di  ragionevolezza,  e  percio'  in
 contrasto   con   il  principio  di  eguaglianza,  la  disparita'  di
 trattamento determinata  tra  contribuenti  che,  posti  in  identica
 situazione  iniziale (non assoggettati cioe', al 14 luglio 1982, data
 di entrata in vigore  del  predetto  d.-l.  n.  429/1982,  ad  alcuna
 notifica  di  accertamento)  vengono  successivamente discriminati in
 dipendenza degli  atti  degli  uffici  finanziari,  resi  arbitri  di
 effettuare  tali notifiche, per di piu' con condotta difforme gli uni
 dagli  altri,  fino  alla  data  di  presentazione  dichiarazioni  di
 condono,   consentendosi,   pertanto,   solo   ai  contribuenti  "non
 accertati"  di  avvalersi  della  piu'  favorevole  procedura   della
 "definizione automatica".
    Ha  pertanto  dichiarato  illeggittimo, per violazione dell'art. 3
 della Costituzione, l'art. 16 del d.-l. n. 429  del  10  luglio  1982
 come  modificato  dalla  legge  di conversione 7 agosto 1982, n. 516,
 nella parte in cui consente la notifica di accertamenti  d'ufficio  o
 in  rettifica,  sino  alla  data di presentazione della dichiarazione
 integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n.
 429/1982.
    La questione, decisa in tema di condono per le imposte dirette, si
 pone negli stessi termini in materia di imposte indirette.
    Invero l'art. 26 d.-l. n. 429/1982 piu' volte citato prevede anche
 esso che il contribuente "per i periodi  d'imposta  relativamente  ai
 quali  anteriormente  alla  data di presentazione della dichiarazione
 integrativa  e'  stato  notificato  avviso  di  accertamento   o   di
 rettifica"  puo'  presentare  dichiarazione integrativa a determinate
 condizioni, laddove l'art. 28 stesso d.-l. "relativamente ai  periodi
 d'imposta   per   i   quali  non  sono  stati  notificati  avvisi  di
 accertamento  o  di  rettifica..."  prevede  diverse   modalita'   di
 determinazione della imposta relativa alla dichiarazione integrativa.
    Appare  pertanto  sussistere  la stessa disparita' di trattamento,
 sopra  evidenziata  dalla  Corte   costituzionale   nella   succitata
 sentenza,   tra   contribuenti   "accertati"   e   contribuenti  "non
 accertati", dipendente dal potere dell'ufficio I.V.A.  di  notificare
 accertamenti  d'ufficio  o  in  rettifica,  sino alla data in cui era
 possibile presentare dichiarazione di condono e non  gia'  sino  alla
 data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982.
    Esaminati  i  profili della non manifesta infondatezza, sussistono
 anche gli estremi della rilevanza.
    Invero  l'esclusione  del  potere  dell'ufficio  di procedere alla
 notifica di accertamenti  (identificabile  in  una  vera  carenza  od
 inesistenza  di  potere)  comporterebbe  che  l'ufficio  non potrebbe
 azionare, almeno nel quantum attuale, la pretesa  ora  fatta  valere,
 che  si  basa  su accertamenti notificati nel periodo "sospetto". Ne'
 potrebbe, in contrario, osservarsi che il rapporto nel caso in  esame
 sarebbe   "esaurito",  non  risultando  impugnati  quegli  avvisi  di
 accertamenti (su cui fu calcolata l'imposta da versarsi  in  sede  di
 dichiarazione  integrativa),  in  quanto  a  parte  il  rilievo sopra
 evidenziato della inesistenza di potere (che farebbe cadere in radice
 il   titolo   della   odierna   pretesa   dell'ufficio,  legittimando
 l'opposizione del  contribuente  alla  richiesta  di  pagamento),  va
 osservato che, con l'avviso impugnato, e' stato richiesto altresi' il
 pagamento della sopratassa,  il  che  dimostra  che  il  rapporto  in
 questione,  lungi  dall'essere  esaurito,  e'  ancora  produttore  di
 effetti giuridici.